P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale della Regione  Lazio
in composizione monocratica; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata  la  questione,
proposta dal ricorrente, di  legittimita'  costituzionale  del  comma
261, dell'art. 1, legge n. 145/2018, con riferimento agli articoli 3,
36, 38 e 53 e 97 della Costituzione; 
    Sospende il presente giudizio e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale con le  prove  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte dall'art. 23, legge 11 marzo 1953,  n.
87. 
    Dispone, altresi', che a cura della  segreteria  la  copia  della
presente ordinanza sia notificata alle  Parti  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' disposto in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  il  9
ottobre 2019 
 
                         Il G.U.P.: Bombino