P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio in composizione monocratica; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, proposta dal ricorrente, di legittimita' costituzionale del comma 261, dell'art. 1, legge n. 145/2018, con riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 53 e 97 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con le prove delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dispone, altresi', che a cura della segreteria la copia della presente ordinanza sia notificata alle Parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Roma, nella Camera di consiglio il 9 ottobre 2019 Il G.U.P.: Bombino