P.Q.M. 
 
    Visti ed applicati gli articoli 23 e ss.  della  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale delle norme di cui agli  articoli  8,  9,
legge n. 40/2004 e 250 del codice civile  -  per  contrasto  con  gli
articoli 2, 3 primo e secondo comma,  30  della  Costituzione,  dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9  dalla  Convenzione  di  New  York  sui
diritti del fanciullo del 29 novembre  1989,  ratificata  dall'Italia
con legge 27 maggio 1991, n. 176 e dall'art. 8 della Convenzione  EDU
- laddove non consentono  al  nato  nell'ambito  di  un  progetto  di
procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia
di donne l'attribuzione dello status  di  figlio  riconosciuto  anche
della donna che  insieme  alla  madre  biologica  abbia  prestato  il
consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per
procedere all'adozione nei casi particolari ai  sensi  dell'art.  44,
comma  1,  lettera  d)  della  legge  n.  184/1983  e  sia  accertato
l'interesse del minore. 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al pubblico  ministero  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Padova, 3 novembre 2019 
 
                     Il Presidente est.: Guerra