P.Q.M. Visti ed applicati gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli 8, 9, legge n. 40/2004 e 250 del codice civile - per contrasto con gli articoli 2, 3 primo e secondo comma, 30 della Costituzione, dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 29 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 e dall'art. 8 della Convenzione EDU - laddove non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983 e sia accertato l'interesse del minore. Sospende il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, 3 novembre 2019 Il Presidente est.: Guerra