P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 62, comma 1, 65 commi 1 e 4, 66, 67 commi 1 e 2, 68, comma 1, 72, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, siccome in contrasto con gli articoli 102 comma 1, 106 comma 1 e 2 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 18 giugno 2019 Il Presidente: Amendola