P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  degli  articoli
62, comma 1, 65 commi 1 e 4, 66, 67 commi 1 e 2,  68,  comma  1,  72,
comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013  n.  69,  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, siccome  in  contrasto
con gli articoli 102 comma 1, 106 comma 1 e 2 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei
Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Roma, 18 giugno 2019 
 
                       Il Presidente: Amendola