P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
7-ter, comma 1, legge n. 26/2019 in relazione agli  articoli  1  e  4
Cost. in combinato disposto; 2 e 3, comma 2 Cost., anche in combinato
disposto; 3 Cost.; 27, comma 1, Cost; 27, comma 2, e 117, comma l, in
relazione quest'ultimo all'art. 6, comma 2, Convenzione  europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali;
29, 30 e 31 Cost. in combinato disposto; 
    Rilevata  l'impossibilita'  di  procedere  ad  un'interpretazione
costituzionalmente conforme  della  questione  e  in  assenza  di  un
diritto vivente; 
    Sospende il presente procedimento a carico di M. F.; 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-ter, comma  1,  legge  n.
26/2019. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Palermo, 7 ottobre 2019 
 
           Il Giudice per le indagini preliminari: Rosini