P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, legge n. 26/2019 in relazione agli articoli 1 e 4 Cost. in combinato disposto; 2 e 3, comma 2 Cost., anche in combinato disposto; 3 Cost.; 27, comma 1, Cost; 27, comma 2, e 117, comma l, in relazione quest'ultimo all'art. 6, comma 2, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; 29, 30 e 31 Cost. in combinato disposto; Rilevata l'impossibilita' di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente conforme della questione e in assenza di un diritto vivente; Sospende il presente procedimento a carico di M. F.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, legge n. 26/2019. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, 7 ottobre 2019 Il Giudice per le indagini preliminari: Rosini