P. Q. M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, l della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale costituzionalita' dell'art. 392, comma 1-bis la' ove prevede che «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli... 609-bis.... codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1» senza prevedere anche per la persona minorenne la necessita' che la stessa rivesta ruolo di persona offesa, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Macerata, 17 febbraio 2020 Il GIP: Manzoni