P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  l  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Promuove di ufficio, per violazione degli artt.  3  e  111  della
Costituzione,    questione     di     legittimita'     costituzionale
costituzionalita' dell'art. 392, comma 1-bis la' ove prevede che «Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli... 609-bis.... codice
penale il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della  persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione  della  testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa  maggiorenne,  anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1» senza prevedere anche
per la persona minorenne la necessita' che la stessa rivesta ruolo di
persona offesa, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Macerata, 17 febbraio 2020 
 
                           Il GIP: Manzoni