P.Q.M. Letti gli articoli-134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, degli articoli 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, e 64, comma 1, lettera g), legge n. 218/1995, nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalita' della gestazione per altri (altrimenti detta «maternita' surrogata») del cd. genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Dispone che, all'esito, il fascicolo sia trasmesso, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Dispone che sia omessa l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti. Sospende il giudizio. Dispone che sia omessa l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti. Sospende il giudizio. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2019. Il Presidente: Bisogni Il giudice relatore: Caiazzo