P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli-134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e  art.  23  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n.  40
del  2004,  degli  articoli  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 396/2000, e 64, comma 1, lettera g), legge n. 218/1995,
nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione  attuale
del diritto vivente,  che  possa  essere  riconosciuto  e  dichiarato
esecutivo, per contrasto  con  l'ordine  pubblico,  il  provvedimento
giudiziario straniero relativo  all'inserimento  nell'atto  di  stato
civile di un minore procreato con le modalita' della  gestazione  per
altri (altrimenti detta  «maternita'  surrogata»)  del  cd.  genitore
d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3,  30,
31, 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione  agli
articoli 8 della Convenzione europea per la  protezione  dei  diritti
umani e delle liberta' fondamentali,  2,  3,  7,  8,  9  e  18  della
Convenzione 20 novembre 1989 delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  dei
minori, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27  maggio  1991  e
dell'art.  24  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del
Senato e al Presidente della Camera dei deputati. 
    Dispone che, all'esito, il fascicolo  sia  trasmesso,  unitamente
alla prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni,  alla  Corte
costituzionale. 
    Dispone che sia omessa l'indicazione dei nominativi  e  dei  dati
identificativi delle parti. 
    Sospende il giudizio. 
    Dispone che sia omessa l'indicazione dei nominativi  e  dei  dati
identificativi delle parti. 
    Sospende il giudizio. 
        Cosi' deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  5
dicembre 2019. 
 
                       Il Presidente: Bisogni 
 
 
                                       Il giudice relatore: Caiazzo