P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente
ordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 3, primo comma, 41, primo  comma,  24  e  111,  secondo
comma  della  Costituzione,  l'art.  18,  settimo  comma,  legge   n.
300/1970, nella parte in cui  prevede  che,  in  ipotesi  in  cui  il
giudice accerti la  manifesta  insussistenza  di  un  fatto  posto  a
fondamento di un licenziamento per  G.M.O.,  «possa»  e  non  «debba»
applicare la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 (reintegra); 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia  comunicata  con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della Corte costituzionale. 
      Ravenna, 7 febbraio 2020. 
 
                        Il giudice: Bernardi