P. Q. M. Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti (comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma della Costituzione, l'art. 18, settimo comma, legge n. 300/1970, nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O., «possa» e non «debba» applicare la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 (reintegra); Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata con immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale. Ravenna, 7 febbraio 2020. Il giudice: Bernardi