P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1,  della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  18-bis  della
legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art.  6,  comma  5,
lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella  parte  in  cui
non prevede il rifiuto facoltativo della consegna  del  cittadino  di
uno Stato  non  membro  dell'Unione  europea  che  legittimamente  ed
effettivamente abbia residenza  o  dimora  nel  territorio  italiano,
sempre che la Corte di appello disponga che la pena o  la  misura  di
sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorita'  giudiziaria  di
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  sia  eseguita   in   Italia
conformemente al suo diritto interno. 
    Sospende il giudizio, ordinando che, a  cura  della  cancelleria,
siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e  di  darne  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per la  comunicazione  prevista  dall'art.
22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. 
        Cosi' deciso il 4 febbraio 2020 
 
                        Il Presidente: Mogini 
 
 
                                  Il consigliere estensore: De amicis