IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
 
                           Sezione Quarta 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero  di  registro  generale  35  del  2019,  proposto da M. G. T., 
rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Pietro  Gianbattista  Bembo, 
con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri di giustizia  e
domicilio eletto presso il suo studio in  Milano  -  corso  di  Porta
Vittoria n. 17; 
    Contro MM S.p.a., rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Monica
Piscozzi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia
e domicilio eletto presso il suo studio in Milano - via  Santa  Croce
n. 4; 
    Nei confronti: 
         Regione  Lombardia,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da pec da registri
di giustizia e domicilio eletto presso il  suo  studio  in  Milano  -
piazza Citta' di Lombardia; 
        Comune di Milano, non costituito in giudizio. 
    Per l'annullamento,  previa  sospensione,  della  nota  della  MM
S.p.a. del 17 ottobre 2018, ritirata presso l'ufficio postale in data
25 ottobre 2018, con cui veniva respinto  il  reclamo  relativo  alla
determinazione dei nuovi canoni di locazione per il biennio 2018-2019
e di ogni atto preordinato e connesso, tra i quali la  determinazione
del canone  di  locazione  mensile  in euro  101,44  per  il  biennio
2018-2019 di cui alla nota del 7 febbraio 2018. 
    «Per l'incostituzionalita' dell'art.  31  della  legge  regionale
Lombardia n. 27/2009». 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di MM S.p.a.  e  della
Regione Lombardia; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il dott.
Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con ricorso depositato  in  data  9  gennaio  2019  la  sig.ra
T.  ha impugnato  gli  atti  indicati   in  epigrafe,   tra  cui,  in
particolare, il provvedimento con il quale  MM  S.p.a.,  gestore  del
patrimonio di edilizia residenziale  pubblica  (ERP)  del  Comune  di
Milano, respingeva il reclamo relativo alla determinazione dei  nuovi
canoni  di  locazione  per  il   biennio   2018-2019   con   riguardo
all'abitazione di edilizia popolare assegnata alla ricorrente. 
    Nello specifico, MM S.p.a., avendo  ritenuto  che  l'interessata,
alla  luce  del  suo  reddito  effettivo  e  della   sua   situazione
anagrafica, e del  corrispondente  valore  Isee_Erp,  dovesse  essere
collocata nella classe B1 dell'area «ACCESSO» (la quale determina  un
canone di locazione, per gli anni 2018 e 2019,  pari  a  euro  101,44
mensili), concludeva, a seguito del reclamo, che «la valutazione  dei
dati  anagrafici  e  reddituali  per   l'anno   2018   non   consente
l'applicazione di un canone inferiore». 
    La ricorrente deduce l'illegittimita' degli atti impugnati per  i
seguenti motivi: 
        1) eccesso di potere per difetto o insufficiente motivazione,
in quanto la decisione impugnata fonderebbe la propria ragione  sulla
legge regionale della Lombardia n. 27  dell'8  novembre  2007,  norma
abrogata dall'art. 51, comma 1, lettera y) della  legge  regionale  4
dicembre 2009, n. 27, senza alcun  ulteriore  riferimento  normativo;
inoltre, la motivazione  dell'atto  circa  la  valutazione  dei  dati
anagrafici dell'interessata sarebbe vaga e indeterminabile,  rendendo
il provvedimento arbitrario,  oltre  a  precludere  ogni  diritto  di
difesa; 
        2) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 31 e  ss.
della legge regionale n. 27/2009; eccesso di  potere  per  difetto  o
insufficiente  motivazione;   eccesso   di   potere   per   manifesta
illogicita',   incoerenza,   contraddittorieta',   in    quanto    il
provvedimento impugnato, assegnando la ricorrente  ad  una  categoria
superiore senza tenere conto del suo effettivo reddito, derivante  da
lavoro autonomo consistente nello svolgimento di  servizi  stagionali
di prenotazione e gestione di locali di terzi  per  bed  &  breakfast
(euro 2.539,00 nell'anno  2015,  euro  534,00  nell'anno  2016,  euro
3.205,00  nell'anno  2017  ed  euro  3.567,00  nell'anno   2018),   e
collocandola nell'area denominata di «accesso» anziche' in quella  di
«protezione»,  non  risponderebbe  alla  norma  o  almeno  alle   sue
finalita' e  risulterebbe  pertanto  contraddittorio  ed  incoerente,
avendo  l'interessata  dimostrato  documentalmente  di  possedere  un
reddito  annuo  corrispondente  alla  prima  classe  dell'area  della
protezione. 
    In   subordine,    la    ricorrente    deduce    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 31 della legge regionale n.  27/2009,  nella
parte  in  cui  non  consente  l'inserimento  nella  categoria  della
protezione ai collaboratori o portatori di partita iva a  prescindere
dal reddito percepito. 
    Si e' costituita la Regione Lombardia, chiedendo la reiezione del
ricorso  ed  eccependo  il  difetto  di  giurisdizione  del   giudice
amministrativo in favore del giudice ordinario. 
    Si e' costituita MM S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso. 
    Nessuno si e' costituito per il Comune di Milano. 
    Alla Camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 la ricorrente
ha rinunciato all'istanza cautelare. 
    In vista dell'udienza pubblica MM S.p.a. ha ribadito  le  proprie
difese. 
    Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2019 la causa e' stata
trattenuta in decisione. 
    2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di  difetto  di
giurisdizione sollevata dalla difesa regionale. 
    Secondo la regione -  che  richiama  a  suo  favore  le  sentenze
Tribunale amministrativo regionale Lombardia-Milano n. 1565/2012 e n.
1327/2013 - il rapporto instaurato nella fattispecie equivarrebbe  ad
un rapporto di concessione di un bene, sicche', riguardando  la  lite
il canone, la causa sarebbe sottratta  alla  giurisdizione  esclusiva
del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1,  lettera
b) c.p.a. 
    2.1. L'eccezione non e' condivisibile. 
    La cessione degli alloggi ERP avviene sulla base di un  contratto
di locazione, a seguito di una procedura  amministrativa  finalizzata
alla  predisposizione  di  graduatorie  per  la  individuazione   dei
soggetti assegnatari di un alloggio, in esito alla quale si  instaura
- previa stipula del contratto - un rapporto  tra  amministrazione  e
assegnatario  che  prevede  il  godimento  dell'alloggio   da   parte
dell'assegnatario dietro il pagamento di un canone predefinito. 
    In quest'ottica, con riguardo  sia  all'attivita'  amministrativa
volta alla selezione dei soggetti con i quali instaurare il  rapporto
di locazione di un alloggio ERP, sia all'attivita'  finalizzata  alla
determinazione dei relativi canoni, non viene in rilievo un  rapporto
di concessione di beni pubblici, ne', conseguentemente, puo'  trovare
applicazione il disposto di cui all'art. 133,  comma  1,  lettera  b)
c.p.a., invocato dalla regione. 
    In materia, invece, opera il  tradizionale  criterio  di  riparto
della giurisdizione fondato sulla natura della situazione  soggettiva
azionata,  ossia  il  criterio  della  causa   petendi   (o   petitum
sostanziale), declinato  alla  stregua  della  dicotomia  carenza  di
potere-cattivo esercizio del potere. 
    Ne consegue che, nella fattispecie, la  giurisdizione  spetta  al
giudice amministrativo, poiche' si contesta la valutazione effettuata
da MM S.p.a. - nell'esercizio del relativo  potere  attribuito  dalla
legge - circa il possesso  in  capo  alla  ricorrente  dei  requisiti
necessari per la sua collocazione nell'area dell'accesso anziche'  in
quella  della  protezione,   ai   fini   della   determinazione   del
corrispondente canone. 
    L'eccezione, quindi, va respinta. 
    3. Passando al merito, e' infondato il primo motivo, con il quale
la ricorrente si duole  del  fatto  che  il  provvedimento  impugnato
indichi, quale base normativa del rigetto dell'istanza di riesame del
canone, la «Legge regionale n. 27 dell'8 novembre 2007  e  successive
modificazioni». 
    Sul punto, e' sufficiente osservare: i)  per  un  verso,  che  il
riferimento alle  «successive  modificazioni»  puo'  intendersi  come
riferito anche alla successiva legge regionale 4  dicembre  2009,  n.
27, che ha abrogato, sostituendola, la legge  regionale  n.  27/2007;
ii) per altro verso, che la semplice lettura della  comunicazione  di
MM S.p.a. del 7 febbraio 2018 (avente ad oggetto «Bollettazione primo
bimestre 2018») e' sufficiente a capire che  la  resistente  ha  dato
applicazione alle  previsioni  contenute  nell'art.  31  della  legge
regionale n. 27/2009, espressamente menzionata nella comunicazione in
questione. 
    Quanto  alla   lamentata   genericita'   del   riferimento   alla
«valutazione dei dati anagrafici» dell'interessata, la documentazione
prodotta in giudizio da MM S.p.a. (v. doc. n. 2 e doc. n. 3 di  parte
resistente) dimostra che sono stati presi in considerazione tutti gli
elementi  necessari  ai  fini  della  decisione  e   che,   pertanto,
l'istruttoria procedimentale e' stata svolta compiutamente. 
    La censura, pertanto, va respinta. 
    4. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'errata
applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  31  della  legge
regionale n. 27/2009, e' anch'esso infondato, salvo quanto  si  dira'
successivamente  con  riguardo  alla  questione   di   illegittimita'
costituzionale sollevata in subordine dalla ricorrente. 
    4.1.  MM  S.p.a. ha collocato la sig.ra T. nell'area dell'accesso,
e ha  conseguentemente individuato il corrispondente canone, ai sensi
del combinato disposto dei commi 3, 4 e 5  dell'art. 31  della legge 
regionale n. 27/2009, di cui  e'  utile  riportare  il contenuto. 
    Nel dettaglio: 
        ai sensi del comma 4, lettera a), nell'area della  protezione
sono collocati i nuclei con ISEE-ERP fino a euro 9.000,00.  «In  tale
area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con
reddito imponibile  derivante  esclusivamente  o  prevalentemente  da
pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi
percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003,  n.  30  (Delega  al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione  delle  deleghe  in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla  legge  14
febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati  da  enti  pubblici  o  di
assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali
redditi  non  deve  comunque  essere  superiore  all'importo  di  una
pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale.
Nei  valori  tra  8.001,00  e  9.000,00   euro   ISEE-ERP   rientrano
esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP  fino  a  9.000,00
euro, con la tipologia di  reddito  imponibile  sopraddetta,  il  cui
ammontare dei redditi e' superiore all'importo di una pensione minima
INPS, aumentato dell'importo di  una  pensione  sociale.  Il  reddito
derivante da  pensione  o  da  lavoro  dipendente  o  assimilato,  si
considera prevalente se da tale fonte deriva almeno  l'80  per  cento
del reddito complessivo»; 
        la lettera b) del comma 4 individua l'area dell'accesso,  per
i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro; 
        il comma 3, ultimo capoverso, stabilisce che  «per  i  nuclei
familiari con tipologia di reddito  con  caratteristiche  diverse  da
quelle previste dal comma 4, lettera a)  la  verifica  dell'incidenza
massima del canone sull'ISE-ERP e' effettuata sulla base della classe
ISEE-ERP di appartenenza, comunque non  inferiore  a  9.001,00  euro,
considerando il corrispondente valore ISE-ERP»; 
        ai sensi del comma 5, lettera b), infine, «i nuclei collocati
nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa
fra il 43 per cento e il 61 percento del valore locativo  dell'unita'
abitativa come definito nell'allegato C; la misura e' ridotta  per  i
nuclei con un  solo  componente.  Per  i  nuclei  familiari  in  area
dell'accesso, il canone di locazione non puo' essere superiore ad una
incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare  stesso,
fatto salvo il canone minimo mensile di 70,00 euro». 
    4.2.  Orbene,  MM  S.p.a.  non  poteva  includere  la  ricorrente
nell'area della protezione, atteso che: 
        e' incontestato che l'unico reddito  percepito  dalla  sig.ra
T. e' quello derivante da lavoro autonomo (servizi stagionali di
gestione delle prenotazioni e dell'apertura e chiusura di  locali  di
terzi per bed & breakfast); 
        tale tipologia di  reddito,  seppure  notevolmente  inferiore
alle soglie indicate all'art. 31, comma 4, lettera  a),  della  legge
regionale n. 27/2009, non e' riconducibile ad alcuna delle  tipologie
espressamente indicate dalla medesima disposizione (pensione,  lavoro
dipendente o assimilato) ai fini della collocazione  nell'area  della
protezione; 
        non puo' che  trovare  applicazione,  quindi,  la  previsione
residuale  di  cui  all'art.  31,  comma  3,  ultimo  capoverso,  con
l'applicazione di un ISEE-ERP non inferiore  a  9.001,00  euro  e  la
conseguente  collocazione  dell'interessata  nell'area  dell'accesso,
disciplinata dai commi 4, lettera b) e 5, lettera b) del citato  art.
31. 
    4.3. Non e' possibile  interpretare  diversamente  le  richiamate
previsioni dell'art. 31, al fine di assimilare i  redditi  da  lavoro
autonomo, come quello svolto dalla ricorrente, alle diverse tipologie
di reddito  espressamente  indicate  alla  lettera  a)  del  comma  4
(redditi da pensione, lavoro dipendente o assimilato). 
    Invero,  l'inequivoco  tenore  testale  del   comma   3,   ultimo
capoverso, nel prevedere espressamente che «per  i  nuclei  familiari
con tipologia  di  reddito  con  caratteristiche  diverse  da  quelle
previste dal comma 4, lettera a)» si applica  «comunque»  una  classe
ISEE-ERP «non  inferiore  a  9.001,00  euro»  -  con  la  inevitabile
riconduzione della ricorrente  all'area  dell'accesso,  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 4, lettera  b)  -  non  lascia  spazio  ne'
all'integrazione analogica ne' ad un'interpretazione estensiva  della
norma. 
    Sotto questo profilo, MM S.p.a.  ha  correttamente  applicato  le
previsioni contenute nell'art. 31 della legge regionale n. 27/2009. 
    5.  Cio'  posto,  il  collegio  ritiene  rilevante  ai  fini  del
decidere,   e   non   manifestamente    infondata,    la    questione
d'illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa  della  sig.ra
T. con riferimento all'art. 31 della citata legge  regionale  n.
27/2009, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,  nella  parte
in cui le disposizioni sopra richiamate - comma 3, ultimo  capoverso,
e comma 4, lettera a) e lettera b) - non consentono  la  collocazione
nell'area della protezione a soggetti  che  percepiscono  redditi  da
lavoro autonomo (come la ricorrente nella fattispecie), a prescindere
dall'ammontare del reddito percepito. 
    Invero,    la    ricorrente    ha    espressamente     sollevato,
subordinatamente  alla  reiezione  dei  due  motivi  di  ricorso,  la
questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui  si  e'
avvalsa MM S.p.a. per collocarla nell'area dell'accesso  anziche'  in
quella della protezione. 
    5.1. In punto di rilevanza della questione  di  costituzionalita'
che si  sta  per  esporre,  occorre  preliminarmente  precisare  come
soltanto l'eventuale accoglimento della relativa  questione,  con  la
conseguente  caducazione  della  norma  sottoposta   al   vaglio   di
costituzionalita', consentirebbe a questo  giudice  di  annullare  il
provvedimento impugnato. 
    Si e' visto  sopra  che  l'applicazione  della  norma  della  cui
legittimita' costituzionale  si  dubita  ha  determinato  il  rigetto
dell'istanza di revisione avanzata dalla ricorrente. 
    5.2. Passando al merito della questione di  costituzionalita'  da
sottoporre a codesta Corte, il collegio  ritiene  non  manifestamente
infondata la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art.  31,
comma 3, ultimo  capoverso,  e  comma  4,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 27/2009, per violazione dell'art. 3 della Costituzione -
nei termini e nei limiti gia' in  precedenza  indicati  -,  sotto  il
seguente duplice profilo. 
    Invero, ritiene il collegio rimettente che le  norme  di  cui  si
sospetta l'incostituzionalita' violino l'art. 3  della  Costituzione,
sotto   il   profilo   del   trattamento   diverso   di    situazioni
sostanzialmente uguali e della ragionevolezza  della  scelta  operata
dal legislatore. 
    5.2.1. Con riferimento al primo aspetto, le  norme  in  questione
violerebbero l'art. 3 della Costituzione, perche' sottopongono  a  un
trattamento differenziato - e, come visto, deteriore - situazioni  di
precarieta' economico-reddituale analoghe o addirittura identiche (in
quanto caratterizzate dal possesso di un reddito in entrambi  i  casi
al di sotto di determinate soglie) a quelle prefigurate dal comma  4,
lettera a), dell'art.  31  della  legge  regionale  n.  27/2009,  sol
perche' il reddito posseduto deriva da lavoro  autonomo  anziche'  da
pensione, lavoro dipendente o assimilato. 
    Si tratta, invero,  di  situazioni  di  debolezza  economica  non
dissimili tra loro, non potendosi distinguere, sotto il profilo della
capacita' di far fronte al pagamento di un canone locatizio  ERP,  la
condizione del soggetto che percepisca entrate esigue dalle fonti  di
cui al citato comma 4, lettera a), dalla condizione di altro soggetto
che  tragga  un  reddito  di  pari  ammontare  dallo  svolgimento  di
un'attivita' di lavoro autonomo. 
    Ritiene,   pertanto,   il   collegio   rimettente   che   risulti
manifestamente illogica  la  scelta  del  legislatore  di  sottoporre
situazioni cosi' simili a trattamenti cosi' differenziati, prevedendo
la collocazione degli interessati in aree di assegnazione distinte  e
l'applicazione agli stessi di canoni di importo  ben  diverso,  senza
tenere  minimamente  in  considerazione  il  fatto  che  entrambe  le
situazioni  esprimono  sostanzialmente   un'analoga   situazione   di
bisogno. 
    5.2.2. Sotto altro, concorrente profilo, non pare al collegio che
il trattamento deteriore riservato ai soggetti percettori di  reddito
da lavoro autonomo (con l'esclusione «comunque» della possibilita' di
essere  ricondotti  nell'area  della   protezione   ai   fini   della
determinazione del  canone  ERP,  a  prescindere  dall'ammontare  del
reddito posseduto) possa trovare valida ragione giustificatrice nella
differente tipologia di rapporto lavorativo che viene in rilievo. 
    Ne' pare sostenibile, ad avviso del  collegio,  contrariamente  a
quanto  affermato  dalla  difesa   regionale,   che   il   differente
trattamento   riservato   alle   entrate   da   lavoro    dipendente,
pensionistiche  e  provenienti  da  enti   pubblici   possa   trovare
giustificazione nel fatto  che  le  stesse  provengono  da  tipologie
lavorative o soggetti che vengono sottoposti a un controllo a  monte,
mentre tipologie diverse di entrate non sarebbero soggette  ad  alcun
tipo di verifica. 
    L'ordinamento,  infatti,  contempla  ormai  varie  tipologie   di
verifiche e controlli che  possono  essere  svolti,  con  altrettanta
efficacia,  anche  per  l'accertamento  delle  entrate  derivanti  da
attivita' di lavoro autonomo; e  se -  o  finche'  -  i  redditi  che
discendono da quest'ultimo genere di attivita' non  sono  oggetto  di
rettifiche, se ne deve presumere la veridicita', e ne  devono  dunque
seguire gli stessi  effetti  che  da  redditi  in  eguale  quantita',
sebbene di diversa origine, derivano. 
    6. In ragione delle suesposte considerazioni, il collegio ritiene
dunque necessaria la sospensione del giudizio e la  rimessione  degli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.