Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 14 della legge della Regione Siciliana n. 9 pubblicata nel B.U.R n. 28 del 14 maggio 2020 recante «Legge di stabilita' regionale 2020-2022». Nel B.U.R. della Regione Siciliana del 14 maggio 2020, n. 28 e' stata pubblicata la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante «Legge di stabilita' regionale 2020-2022». In particolare, l'art. 10 della predetta legge, al comma 14, cosi' testualmente prevede: «Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, e' autorizzata per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennita' di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'art. 5. La misura di cui al presente comma e' attuata con procedura a sportello. Le modalita' e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'assessore regionale per le attivita' produttive». Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma di legge si ponga in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione. Propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, Costituzione per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) e o), della Costituzione in relazione agli articoli 14 e 17 della legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (statuto della Regione Siciliana) L'art. 10, comma 14 della legge regionale siciliana n. 9/2020 riconosce alle imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020 «che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda», contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020. La norma, in tal modo, interviene a disciplinare la materia della previdenza sociale ed a incidere sull'ordinamento e organizzazione di enti pubblici nazionali, materie entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere g) e o) dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione. Il riconoscimento di sgravi contributivi, infatti, comporta minori entrate contributive per l'INPS, unico ente titolare a riconoscere gli sgravi sulla base della legislazione nazionale, e maggiori oneri per lo Stato. La disciplina della previdenza sociale e l'ordinamento degli enti pubblici nazionali appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non rientrando in alcuna delle materie nelle quali la Regione Siciliana ha, in forza del proprio statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), la legislazione esclusiva (art. 14) e neppure il potere legislativo concorrente (art. 17) che - come prevede in particolare la lettera f) del citato art. 17 - deve essere esercitato rispettando, comunque, «i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato». 2) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione L'art. 10, comma 14 della legge regionale siciliana n. 9/2020 nel riconoscere gli sgravi contributivi ivi previsti viola l'art. 117, primo comma della Costituzione, che sancisce l'obbligo del legislatore statale, regionale e delle province autonome di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, la norma regionale e' in contrasto con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato ossia alla normativa comunitaria che vieta agli stati membri di fornire alle imprese sovvenzioni che minacciano di avere effetti distorsivi della concorrenza e possono essere causa di potenziale discriminazione (107 e 108 del TFUE).