P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e la legge 11 marzo 1953,  n.
87,  art.  23,  questo  giudice  unico  dichiara  rilevanti   e   non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
avente ad oggetto «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»,
per contrasto con gli articoli 3, 36  e  38  della  Costituzione,  in
ordine  all'intervento   di   riduzione   per   un   triennio   della
rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo; 
        dell'art. 1, commi da 261 a  268,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione  dello  Stato
per anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019
- 2021» per contrasto con gli articoli 3, 23,  36,  38,  42,  53,  81
nonche'  dell'art.  117,  primo  comma  della  Costituzione  rispetto
all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU)  e  all'art.  1  del
Protocollo addizionale di  detta  Convezione  firmata  a  Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848  in  quanto  norme  interposte  in  ordine  all'intervento  di
decurtazione percentuale  per  un  quinquennio  dell'ammontare  lordo
annuo dei medesimi trattamenti. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone, altresi', che  a  cura  della  cancelleria  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di  legittimita'  ed
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Firenze, nella pubblica  udienza  del  giorno  17
dicembre 2019. 
 
                Il Giudice unico delle pensioni: Bax