P.Q.M. Visti l'art. 134 della Costituzione e la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, questo giudice unico dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021», per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in ordine all'intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo; dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 nonche' dell'art. 117, primo comma della Costituzione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del Protocollo addizionale di detta Convezione firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 in quanto norme interposte in ordine all'intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell'ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone, altresi', che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di legittimita' ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, nella pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2019. Il Giudice unico delle pensioni: Bax