P.Q.M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Solleva, con riferimento all'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 4 prot. 7 CEDU questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non preclude un nuovo giudizio nel caso in cui il medesimo soggetto sia gia' stato giudicato per il medesimo fatto in un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione amministrativa irrevocabile, da considerarsi sostanzialmente penale alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU. Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, 16 gennaio 2020 Il Presidente: Ghedini Il Cons. estensore: Mori