P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Solleva, con  riferimento  all'art.  117  della  Costituzione  in
relazione  all'art.  4  prot.  7  CEDU  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 649 del codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non preclude un  nuovo  giudizio  nel  caso  in  cui  il
medesimo soggetto sia gia' stato giudicato per il medesimo  fatto  in
un  procedimento   amministrativo   conclusosi   con   una   sanzione
amministrativa irrevocabile, da considerarsi  sostanzialmente  penale
alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU. 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bologna, 16 gennaio 2020 
 
                       Il Presidente: Ghedini 
 
                                             Il Cons. estensore: Mori