P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge  10  maggio
2020, n. 29, per contrasto con gli articoli 2, 3,  27,  terzo  comma,
30, 31, secondo comma, 32 e 117,  primo  comma,  della  Costituzione,
nella parte in cui non prevede che i colloqui  cui  hanno  diritto  i
detenuti o  gli  internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui
all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354  possono  essere
svolti a distanza con i  figli  minorenni  mediante,  ove  possibile,
apparecchiature  e  collegamenti  di  cui  dispone  l'amministrazione
penitenziaria e minorile; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis  2-quater,  lettera  b),
terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto  con
gli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e  117,
primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i
colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati
a  distanza,  in  alternativa  a  quelli  telefonici,  con  modalita'
audiovisive; 
    Sospende il procedimento civile in corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' a D.S. G., a F.N.S., al curatore speciale dei minorenni  avv.
Pasquale Cananzi, ai difensori e al pubblico ministero; 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Autorizza nei termini previsti dal  decreto  emesso  in  data  21
aprile 2020 e per il  periodo  emergenziale,  previa  disapplicazione
della circolare 101903/AG del 27  marzo  2020  del  DAP,  i  colloqui
telefonici tra D.S. G.C. e i figli minorenni D.S. C.M. e D.S. R.P.; 
    Avvisa che i colloqui telefonici dovranno preferibilmente  essere
organizzati presso la Questura di  ...  adottando  tutte  le  cautele
necessarie a  garantire  condizioni  di  sicurezza  sanitaria  per  i
minorenni D.S.; 
    Richiede al Questore di  Reggio  Calabria  di  fornire  l'ausilio
necessario per l'eventuale  organizzazione  dei  colloqui  telefonici
sopra indicati; 
    Demanda  al  giudice  onorario  dott.  G.M  Patrizia  Surace   il
monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento  e,  per
l'attuazione delle ulteriori  statuizioni  de  potestate  di  cui  al
decreto in data 21 aprile 2020, di tutte le attivita' di raccordo con
la Questura di ..., la Direzione della Casa circondariale di ...,  il
Servizio sociale territoriale, l'E.I.P. individuata e  l'associazione
...; 
    Invita le superiori agenzie territoriali  e  il  Direttore  della
Casa circondariale di ... cui  deve  essere  notificato  il  presente
provvedimento, a relazionare con cadenza trimestrale in  ordine  agli
interventi attuati; 
    Segnala che, a norma dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.
196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione  del  presente
provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri  dati
identificativi dei minorenni. 
        Reggio Calabria, 9 giugno 2020 
 
                       Il Presidente: Di Bella