P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalita' audiovisive; Sospende il procedimento civile in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria in sede, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a D.S. G., a F.N.S., al curatore speciale dei minorenni avv. Pasquale Cananzi, ai difensori e al pubblico ministero; Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Autorizza nei termini previsti dal decreto emesso in data 21 aprile 2020 e per il periodo emergenziale, previa disapplicazione della circolare 101903/AG del 27 marzo 2020 del DAP, i colloqui telefonici tra D.S. G.C. e i figli minorenni D.S. C.M. e D.S. R.P.; Avvisa che i colloqui telefonici dovranno preferibilmente essere organizzati presso la Questura di ... adottando tutte le cautele necessarie a garantire condizioni di sicurezza sanitaria per i minorenni D.S.; Richiede al Questore di Reggio Calabria di fornire l'ausilio necessario per l'eventuale organizzazione dei colloqui telefonici sopra indicati; Demanda al giudice onorario dott. G.M Patrizia Surace il monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento e, per l'attuazione delle ulteriori statuizioni de potestate di cui al decreto in data 21 aprile 2020, di tutte le attivita' di raccordo con la Questura di ..., la Direzione della Casa circondariale di ..., il Servizio sociale territoriale, l'E.I.P. individuata e l'associazione ...; Invita le superiori agenzie territoriali e il Direttore della Casa circondariale di ... cui deve essere notificato il presente provvedimento, a relazionare con cadenza trimestrale in ordine agli interventi attuati; Segnala che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri dati identificativi dei minorenni. Reggio Calabria, 9 giugno 2020 Il Presidente: Di Bella