P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge n. 87/1953, 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
18, della legge della Regione Puglia 1°  agosto  2003,  n.  11,  come
modificato e integrato dall'art. 12 della legge della Regione  Puglia
7 maggio 2008, n. 5; 
        dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che,  a
cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia  notificata  alle
parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa
Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Cosi' deciso in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della
Seconda  sezione  civile  il  20  giugno  2019  e,   a   seguito   di
riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, il 26  marzo
2020. 
 
                        Il Presidente: Manna