P.Q.M. La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, della legge della Regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11, come modificato e integrato dall'art. 12 della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 5; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 20 giugno 2019 e, a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, il 26 marzo 2020. Il Presidente: Manna