P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23, 2 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  difesa  dell'imputato
dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv.  in  legge  20
aprile 2020, n. 27 per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.,
nella parte in  cui  prevede  l'applicazione  della  sospensione  dei
termini di prescrizione a fatti commessi prima della sua  entrata  in
vigore; 
    Letto l'art. 23, 3 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' dell'art 83, comma 9, d.l. 17  marzo  2020,
n. 18 conv. in legge 20 aprile 2020, n. 27 in relazione all'art.  25,
2 comma, Cost. nella parte in cui prevede una  causa  di  sospensione
della  prescrizione  sulla  base  di  un  provvedimento   giudiziario
autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo  dell'Ufficio,
ovvero, in via subordinata; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  83,  comma  decreto-legge.  17
marzo 2020, n. 18 conv. in legge 20 aprile 2020, n. 27  in  relazione
all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la  sospensione  del
processo  sino   alla   data   di   rinvio   del   procedimento   per
l'impossibilita' della sua trattazione e comunque  non  oltre  il  31
luglio 2020. 
    Ordina la sospensione del procedimento  in  corso  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata, all'imputato  e
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
        Cosi' deciso in Roma, 18 giugno 2020 
 
                         Il Giudice: Foresta