P.Q.M. Letto l'art. 23, 2 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 20 aprile 2020, n. 27 per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; Letto l'art. 23, 3 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 20 aprile 2020, n. 27 in relazione all'art. 25, 2 comma, Cost. nella parte in cui prevede una causa di sospensione della prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo dell'Ufficio, ovvero, in via subordinata; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma decreto-legge. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 20 aprile 2020, n. 27 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione del processo sino alla data di rinvio del procedimento per l'impossibilita' della sua trattazione e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Ordina la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, all'imputato e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, 18 giugno 2020 Il Giudice: Foresta