P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 8, comma 5; 15, commi 1 e 2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lett. f); 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 22; 25; 26, comma, 4, lett. f); 27; 36; 37, commi 3, 4, 5 e 6 lett. c) e lett. d), 7, 8 e 9, della legge Regione Siciliana del 13 agosto 2020, n. 19, pubblicata nel BUR n. 44 del 21 agosto 2020, recante «Norme per il governo del territorio» per violazione degli articoli 9, 117, primo e secondo comma, lett. l) e lett. s) Cost., dell'art. 14, comma 1, lett. b, lett. f) e lett. n) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione agli articoli 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146 decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali); 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 3-ter, 242, 242-bis, 244 del decreto legislativo n. 152/2006; 191, paragrafo 2 del TFUE; 1 della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004. Si producono: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 ottobre 2020, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, 19 ottobre 2020 Gli Avvocati di Stato: Guida - Spina