P. Q. M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: 
      Voglia     l'Ecc.ma     Corte     costituzionale     dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 8, comma 5; 15, commi 1 e
2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lett. f); 21, commi 1, 2, 3, 4,  5  e
7; 22; 25; 26, comma, 4, lett. f); 27; 36; 37, commi  3,  4,  5  e  6
lett. c) e lett. d), 7, 8 e 9, della legge Regione Siciliana  del  13
agosto 2020, n. 19, pubblicata nel BUR n.  44  del  21  agosto  2020,
recante «Norme per il governo del territorio»  per  violazione  degli
articoli 9, 117, primo e secondo comma, lett. l) e  lett.  s)  Cost.,
dell'art. 14, comma 1, lett. b, lett. f) e lett. n) del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione Siciliana), convertito in legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2, in relazione agli articoli 134, 135, 136, 140, 143,  145,
146 decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali); 36  e
37 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001;  3-ter,
242, 242-bis, 244 del decreto legislativo n. 152/2006; 191, paragrafo
2 del TFUE; 1 della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004. 
    Si producono: 
      1) copia della legge regionale impugnata; 
      2) copia conforme della delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione   del   18   ottobre   2020,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
        Roma, 19 ottobre 2020 
 
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