P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima
quater):  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con  gli  articoli  97  e  3
della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia comunicata alle parti  costituite,  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  12
maggio  2020,   tenutasi   mediante   collegamento   da   remoto   in
videoconferenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  84,  comma  6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con
l'intervento magistrati: 
      Salvatore Mezzacapo, Presidente 
      Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore 
      Lucia Gizzi, Consigliere 
 
                         L'Estensore: Pisano 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
                        Il Segretario: Milana