P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1, e  dell'art.  6,
comma 1, decreto legislativo n. 121/18,  nella parte in cui prevedono
rispettivamente il limite di anni quattro  e  di  anni  tre,  per  la
concessione di misure  di  comunita'  al  condannato  minorenne,  per
contrasto con gli articoli 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma e 76
della Carta costituzionale; 
    Sospende il procedimento  di  sorveglianza  in  corso  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,  al  condannato,
al suo difensore e al pubblico ministero nonche' che  sia  comunicata
al Presidente della Camera dei deputati e al  Presidente  del  Senato
della Repubblica. 
        Brescia, 24 settembre 2020 
 
                        Il Presidente: Maggia