P.Q.M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 121/18, nella parte in cui prevedono rispettivamente il limite di anni quattro e di anni tre, per la concessione di misure di comunita' al condannato minorenne, per contrasto con gli articoli 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma e 76 della Carta costituzionale; Sospende il procedimento di sorveglianza in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, al condannato, al suo difensore e al pubblico ministero nonche' che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Brescia, 24 settembre 2020 Il Presidente: Maggia