P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
Terza), previa riunione dei ricorsi  di  cui  in  epigrafe,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 del codice  del  processo
amministrativo (allegato 1 al decreto legislativo n. 104  del  2010),
nei limiti di cui in motivazione, in relazione agli articoli  3,  24,
25, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
sentenza sia notificata alle parti  in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio  del  giorno
16 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: 
          Ugo Di Benedetto, Presidente; 
          Stefano Celeste Cozzi, consigliere; 
          Roberto Lombardi, consigliere, estensore. 
 
                     Il Presidente: Di Benedetto 
 
 
                                                L'estensore: Lombardi