P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 del codice del processo amministrativo (allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010), nei limiti di cui in motivazione, in relazione agli articoli 3, 24, 25, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Ugo Di Benedetto, Presidente; Stefano Celeste Cozzi, consigliere; Roberto Lombardi, consigliere, estensore. Il Presidente: Di Benedetto L'estensore: Lombardi