P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  Infondata,  in  riferimento   agli
articoli 3, 25, 27, 111  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli articoli 7 Cedu e 4, protocollo  n.  7
Cedu, la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  41-bis,
commi  2  e  2-quater,  della  legge  del  26  luglio  1975,  n.  354
(ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facolta'
di sospendere l'applicazione delle  regole  di  trattamento  e  degli
istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle
misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti  degli  internati,
assoggettati a misura di sicurezza detentiva.  Sospende  il  presente
procedimento. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
        Cosi' deciso il 10 settembre 2020. 
 
                       Il Presidente: Tomassi 
 
 
                                    Il consigliere estensore: Renoldi