P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente Infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 7 Cedu e 4, protocollo n. 7 Cedu, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facolta' di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva. Sospende il presente procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso il 10 settembre 2020. Il Presidente: Tomassi Il consigliere estensore: Renoldi