P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in  relazione
agli articoli 3 e 27 della Costituzione la  questione  relativa  alla
conformita' a Costituzione dell'art. 317-bis del codice penale, nella
versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9  gennaio
2019, n. 3, nella parte  in  cui  prevede  l'automatica  applicazione
dell'interdizione  in  perpetuo  dai  pubblici  uffici  in  caso   di
condanna, per il reato di cui all'art. 319 del codice penale, ad  una
pena uguale o superiore a tre anni di reclusione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico  ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso l'8 aprile 2020 
 
                       Il Presidente: Fidelbo 
 
 
                                    Il consigliere relatore: Giordano