P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione la questione relativa alla conformita' a Costituzione dell'art. 317-bis del codice penale, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 del codice penale, ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso l'8 aprile 2020 Il Presidente: Fidelbo Il consigliere relatore: Giordano