P. Q. M. Il commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunziando nel giudizio in epigrafe meglio indicato: 1. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge cast. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio n. 1 del 1986, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lazio n. 6 del 2005 - in riferimento agli arti. 3, 9,117, secondo comma, lettere I) e s), e 118 della Costituzione; 2. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; 3. Revoca il provvedimento di sequestro come da separata ordinanza; 4. Ordina che, a cura della Cancelleria del commissariato, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla regione Lazio in persona del Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 4 gennaio 2021. Il Commissario: Perinelli