P. Q. M. 
 
    Il commissario per  la  liquidazione  degli  usi  civici  per  le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunziando nel giudizio in epigrafe
meglio indicato: 
    1. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge cast.
9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio n.  1  del
1986, cosi' come modificato dall'art. 4  della  legge  della  Regione
Lazio n. 6 del 2005 - in riferimento agli  arti.  3,  9,117,  secondo
comma, lettere I) e s), e 118 della Costituzione; 
    2.  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio; 
    3.  Revoca  il  provvedimento  di  sequestro  come  da   separata
ordinanza; 
    4. Ordina che, a cura della  Cancelleria  del  commissariato,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla regione
Lazio in persona del Presidente  in  carica,  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Cosi' deciso in Roma il 4 gennaio 2021. 
 
                      Il Commissario: Perinelli