P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 30, lettera g), n. 1, legge  delega  del  30
dicembre 1991, n. 413 e degli articoli 32, commi 3 e 33  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione agli articoli  101,
111 e 136 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura dalla  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  alle  parti  e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Catania, 2 ottobre 2020 
 
                        Il Presidente: Costa