P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, lettera g), n. 1, legge delega del 30 dicembre 1991, n. 413 e degli articoli 32, commi 3 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione agli articoli 101, 111 e 136 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura dalla segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, 2 ottobre 2020 Il Presidente: Costa