P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania disattesa al riguardo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in epigrafe: 1 - respinge le eccezioni d'inammissibilita'/nullita' dell'atto di citazione e degli atti istruttori; 2 - dichiara l'inammissibilita' della domanda risarcitoria avanzata dal requirente, nell'importo di euro 131.428.70, per danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto al buon andamento della pubblica amministrazione; 3 - respinge l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilita' erariale. Visti, quindi, l'art. 134 della Costituzione e la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi 1° e 2°, del Codice di giustizia contabile (nel testo conseguente alle modifiche recate dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114), questioni prospettate nei termini di cui in motivazione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della Sezione. Ordina altresi', alla Segreteria stessa, che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Spese del giudizio al definitivo. Cosi' deciso non definitivamente e provveduto, in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020. Il Presidente: Nicolella Il consigliere estensore: Cassaneti