P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti - Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Campania disattesa al riguardo ogni contraria  istanza,  eccezione  e
deduzione, non definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in
epigrafe: 
        1  -  respinge   le   eccezioni   d'inammissibilita'/nullita'
dell'atto di citazione e degli atti istruttori; 
        2 - dichiara l'inammissibilita'  della  domanda  risarcitoria
avanzata dal requirente, nell'importo di euro 131.428.70,  per  danno
non  patrimoniale  derivante  dalla  lesione  del  diritto  al   buon
andamento della pubblica amministrazione; 
        3 -  respinge  l'eccezione  di  prescrizione  dell'azione  di
responsabilita' erariale. 
    Visti, quindi, l'art. 134 della Costituzione e la legge 11  marzo
1953, n. 87, art. 23; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento
agli articoli 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione, le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi 1° e 2°,  del  Codice
di giustizia contabile (nel testo conseguente alle  modifiche  recate
dal  decreto  legislativo  7  ottobre  2019,   n.   114),   questioni
prospettate nei termini di cui in motivazione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  a
cura della segreteria della Sezione. 
    Ordina  altresi',  alla  Segreteria  stessa,  che   la   presente
ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente  del
Consiglio dei ministri e  che  venga  comunicata  al  Presidente  del
Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
        Cosi' deciso non definitivamente  e  provveduto,  in  Napoli,
nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020. 
 
                      Il Presidente: Nicolella 
 
                                  Il consigliere estensore: Cassaneti