P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), previa riunione dei ricorsi NRG 8728/2020, NRG 8733/2020 e NRG 8729/2020 in epigrafe, cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 1, comma 18-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. modif. dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), in relazione agli articoli 2, 3, 32, 34 e 97 della Costituzione per le ragioni specificate in parte motiva; 2) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) dispone al contempo la concessione interinale di misure cautelari provvisorie a favore degli appellanti, ai fini della sola loro ammissione con riserva al concorso riservato citato in parte motiva; 4) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese della fase cautelare all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 5) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e ai signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della sezione, che provvedera' a darne comunicazione alle parti ed agli altri incombenti di legge. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Montedoro, Presidente; Diego Sabatino, consigliere; Bernhard Lageder, consigliere; Silvestro Maria Russo, consigliere, estensore; Stefano Toschei, consigliere. Il Presidente: Montedoro L'estensore: Silvestro