P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (sezione  VI),
previa riunione dei  ricorsi  NRG  8728/2020,  NRG  8733/2020  e  NRG
8729/2020 in epigrafe, cosi' provvede: 1) dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art 1, comma 18-ter del decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126
(conv. modif. dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159),  in  relazione
agli articoli 2, 3, 32, 34 e 97 della  Costituzione  per  le  ragioni
specificate in parte motiva; 2) dispone la sospensione del giudizio e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3)  dispone  al
contempo la concessione interinale di misure cautelari provvisorie  a
favore degli appellanti, ai  fini  della  sola  loro  ammissione  con
riserva al concorso riservato citato in parte motiva; 4) rinvia  ogni
ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle  spese  della  fase
cautelare all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente
pronuncia; 5) ordina che, a cura della segreteria della  sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  signori  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione  ed  e'
depositata presso la segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  a
darne comunicazione alle parti ed agli altri incombenti di legge. 
        Cosi' deciso in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  21
gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati: 
          Giancarlo Montedoro, Presidente; 
          Diego Sabatino, consigliere; 
          Bernhard Lageder, consigliere; 
          Silvestro Maria Russo, consigliere, estensore; 
          Stefano Toschei, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
                                               L'estensore: Silvestro