P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 726  del  codice  penale,  come
modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo  n.  8/2016,
in riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per le
ragioni sopra indicate e nei seguenti termini: 
        1) nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa  da
euro 5.000,00 a euro 10.000,00, anziche' una sanzione  amministrativa
da euro 51,00 ad euro 309,00; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  unitamente  all'attestazione   di
avvenuta  notificazione  della  presente  ordinanza  agli  organi  di
seguito indicati; 
    Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata  data  lettura
in pubblica udienza, sia  notificata  a  cura  della  cancelleria  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  sia  comunicata  anche  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Sondrio, 26 novembre 2020 
 
                     Il giudice di pace: Moroni