P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, in riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per le ragioni sopra indicate e nei seguenti termini: 1) nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, anziche' una sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 309,00; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente all'attestazione di avvenuta notificazione della presente ordinanza agli organi di seguito indicati; Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in pubblica udienza, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, 26 novembre 2020 Il giudice di pace: Moroni