P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, ... l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'art. 3, comma 1, ... e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'» in rapporto agli articoli 3, comma 1, 4, 35 comma 1 della Costituzione nonche' dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea; Dispone la sospensione del giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Roma, 24 febbraio 2021 Il Presidente di Sezione: Cambria