P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo  alle  parole  «ove  il
datore di lavoro  non  raggiunga  i  requisiti  dimensionali  di  cui
all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300  del  1970,  ...
l'ammontare delle indennita' e  dell'importo  previsti  dall'art.  3,
comma 1, ... e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il  limite
di sei mensilita'» in rapporto agli articoli 3, comma 1, 4, 35  comma
1  della  Costituzione  nonche'  dell'art.  117,   comma   1,   della
Costituzione in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea; 
    Dispone la sospensione del giudizio; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche'
di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del  Senato
della Repubblica; 
    Ordina alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni  e
comunicazioni. 
        Roma, 24 febbraio 2021 
 
                  Il Presidente di Sezione: Cambria