P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente
ordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 1, 3, I° e II° comma, 4, 24, 35, Cost., l'art.  18,  7°
comma legge n. 300/1970, nella parte in cui prevede che, in  caso  di
insussistenza del fatto, per disporre la reintegra  occorra  un  quid
pluris   rappresentato   dalla   dimostrazione   della    «manifesta»
insussistenza del fatto stesso; 
    ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
    dispone, altresi', che la presente ordinanza sia  comunicata  con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della Corte costituzionale. 
      Ravenna, 6 maggio 2021 
 
                        Il Giudice: Bernardi