P. Q. M. Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti (comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 1, 3, I° e II° comma, 4, 24, 35, Cost., l'art. 18, 7° comma legge n. 300/1970, nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un quid pluris rappresentato dalla dimostrazione della «manifesta» insussistenza del fatto stesso; ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata con immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale. Ravenna, 6 maggio 2021 Il Giudice: Bernardi