P.Q.M. 
 
    la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,
in composizione monocratica di Giudice delle pensioni; 
    Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124
del 2007, per contrasto con gli articoli  3,  24,  103  e  111  della
Costituzione, per le motivazioni esposte in parte motiva; 
    Sospende  il  presente  giudizio   disponendo,   a   cura   della
segreteria,  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87. 
    Dispone che a cura della segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio  dei'
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  dei  due   rami   del
Parlamento. 
      Cosi' deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2020. 
 
                  Il giudice monocratico: Di Stazio