P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di Giudice delle pensioni; Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per contrasto con gli articoli 3, 24, 103 e 111 della Costituzione, per le motivazioni esposte in parte motiva; Sospende il presente giudizio disponendo, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei' ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2020. Il giudice monocratico: Di Stazio