P.Q.M. 
 
    Il giudice, 
    Visti gli art. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  48,  comma  3
della  legge  provinciale  di  Bolzano  del  5  marzo  2001,   n.   7
(«Riordinamento  del  servizio   sanitario   provinciale»),   nonche'
dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017,  n.  4
(«Modifiche  di  leggi  provinciali  in  materia  di  salute»),   con
riferimento agli articoli  117,  comma  3,  3  e  97  comma  2  della
Costituzione, nonche' agli articoli 5 e 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del   Parlamento,   al
Presidente della commissione dei dodici prevista  dall'art.  107  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 ed al  Presidente
della Commissione dei sei prevista  dall'art.  107  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670/1972. 
        Bolzano, 14 maggio 2021 
 
                      Il Giudice: Scaramuzzino