P.Q.M. Il giudice, Visti gli art. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7 («Riordinamento del servizio sanitario provinciale»), nonche' dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017, n. 4 («Modifiche di leggi provinciali in materia di salute»), con riferimento agli articoli 117, comma 3, 3 e 97 comma 2 della Costituzione, nonche' agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della commissione dei dodici prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 ed al Presidente della Commissione dei sei prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972. Bolzano, 14 maggio 2021 Il Giudice: Scaramuzzino