P.Q.M. visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli altri articoli di legge; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 2 della legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo la «quota percentuale della tariffa» in questione «dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi...». Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito disposte; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Regione Lazio; inoltre, sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al presidente del Consiglio regionale del Lazio. Cassino, 9 febbraio 2021 Il giudice: Eramo