P.Q.M. 
 
    visti gli articoli 134 della  Costituzione,  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 e gli altri articoli di legge; 
    Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  ai  sensi  e
sotto i profili di cui in motivazione la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 2 della legge regionale del  Lazio
9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui prevede che la  tariffa  per
conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada
determinata  prevedendo  la  «quota  percentuale  della  tariffa»  in
questione «dovuta dagli eventuali comuni utenti al  soggetto  gestore
dell'impianto  o  della  discarica   a   favore   del   comune   sede
dell'impianto o della discarica stessi...». 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla  proposta
questione di legittimita' costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio e con la  prova
delle notificazioni e comunicazioni di seguito disposte; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al presidente della Regione Lazio; inoltre, sia comunicata
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e al presidente del Consiglio regionale del Lazio. 
        Cassino, 9 febbraio 2021 
 
                          Il giudice: Eramo