P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale limitatamente alle parole «o per procurare a se' o ad altri l'impunita'», per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e in subordine solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire; per violazione dell'art. 3 della Costituzione, Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Firenze, 12 luglio 2021 Il Giudice: Attina'