P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, 
    solleva questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 628, comma 2 del codice penale limitatamente alle parole
«o per procurare a se' o ad altri l'impunita'», 
    per violazione dell'art. 3 della Costituzione, 
    e in subordine 
    solleva questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 628, comma 2 del codice penale nella  parte  in  cui  si
applica anche all'ipotesi in cui il soggetto  agente  (immediatamente
dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei  beni  da  parte
della persona offesa, adopera violenza o minaccia al  solo  scopo  di
fuggire; 
    per violazione dell'art. 3 della Costituzione, 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
penale. 
      Firenze, 12 luglio 2021 
 
                         Il Giudice: Attina'