P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  213,  comma  8,  codice  della
strada, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per le  ragioni
sopra indicate e nei seguenti termini: nella parte in cui prevede  la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 
    Sospende il giudizio e dispone la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre  che  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Sondrio, 14 ottobre 2021 
 
                     Il Giudice di pace: Terzolo