P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, codice della strada, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per le ragioni sopra indicate e nei seguenti termini: nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Sondrio, 14 ottobre 2021 Il Giudice di pace: Terzolo