P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Dichiara   non   rilevante   la   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, in relazione agli articoli
3, 27, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in  cui  non  prevede
che l'imputato riconosciuto totalmente incapace  di  intendere  e  di
volere  al  momento  del  fatto  con  perizia  svolta  in   incidente
probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti  puniti  con
l'ergastolo; 
    Dichiara manifestamente infondate le  questioni  di  legittimita'
degli articoli 17 e 22 del codice penale in relazione  agli  articoli
3, 27 e 32 della Costituzione, e  dell'art.  438,  comma  1-bis,  del
codice  di  procedura  penale  in  relazione   all'art.   111   della
Costituzione; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate,  in  relazione
agli articoli  3,  27  e  32  della  Costituzione,  le  questioni  di
legittimita' dell'art. 438, comma  1-bis,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato semi infermo di
mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere al
momento del fatto con perizia svolta  in  incidente  probatorio,  sia
ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo; 
    Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio  di
legittimita' costituzionale; manda la cancelleria per la trasmissione
degli atti alla Corte  costituzionale,  per  la  notificazione  della
presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e  per
la comunicazione alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. 
        Bologna, 17 novembre 2021 
    I giudici popolari: 
        sig.ra Falconi Chiara; 
        sig.ra Gallo Claudia; 
        sig. Bettini Orlano; 
        sig. Errico Giuseppe; 
        sig.ra Barberini Anna Maria; 
        sig. Galeotti Luciano. 
 
                         Il Giudice: Stifano 
 
                                     Il Presidente est.: Pasquariello