P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, in relazione agli articoli 3, 27, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo; Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' degli articoli 17 e 22 del codice penale in relazione agli articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, e dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale in relazione all'art. 111 della Costituzione; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, le questioni di legittimita' dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato semi infermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo; Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; manda la cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Bologna, 17 novembre 2021 I giudici popolari: sig.ra Falconi Chiara; sig.ra Gallo Claudia; sig. Bettini Orlano; sig. Errico Giuseppe; sig.ra Barberini Anna Maria; sig. Galeotti Luciano. Il Giudice: Stifano Il Presidente est.: Pasquariello