P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 2, 3, 29 e seguenti, 35, 38 e 117 della Costituzione; Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, di dovere sollevare, in quanto attuale, rilevante e non manifestamente infondata per le argomentazioni indicate in parte motiva, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 6 della legge n. 493/1999, nella parte in cui, dopo avere previsto che (comma 1) «lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attivita' trae l'intera collettivita'» e precisato, comma 2, lettera a) che per «lavoro svolto in ambito domestico» si intende l'insieme delle attivita' prestate «senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico», limita comma 2, lettera b) l'«ambito domestico», al cui interno opera l'assicurazione, al solo «insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato», ivi incluse le eventuali «parti comuni condominiali», senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attivita' vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Salerno, 26 novembre 2021 Il Presidente est.: Di Maio