P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 2, 3, 29  e  seguenti,  35,  38  e  117  della
Costituzione; 
    Ritenuto, in relazione  alle  suddette  disposizioni,  di  dovere
sollevare,  in  quanto  attuale,  rilevante  e   non   manifestamente
infondata  per  le  argomentazioni  indicate  in  parte  motiva,   la
questione di legittimita' costituzionale relativa  all'art.  6  della
legge n. 493/1999, nella parte in cui, dopo avere previsto che (comma
1) «lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico,
affermandone  il  valore   sociale   ed   economico   connesso   agli
indiscutibili  vantaggi  che  da   tale   attivita'   trae   l'intera
collettivita'» e precisato, comma  2,  lettera  a)  che  per  «lavoro
svolto in ambito domestico»  si  intende  l'insieme  delle  attivita'
prestate «senza  vincolo  di  subordinazione  e  a  titolo  gratuito,
finalizzate alla  cura  delle  persone  e  dell'ambiente  domestico»,
limita comma 2, lettera b) l'«ambito domestico», al cui interno opera
l'assicurazione, al solo «insieme degli immobili di civile abitazione
e  delle  relative  pertinenze  ove  dimora   il   nucleo   familiare
dell'assicurato»,   ivi   incluse   le   eventuali   «parti    comuni
condominiali»,  senza  inclusione  degli  altri  immobili  di  civile
abitazione nei quali le suddette attivita' vengano prestate in favore
di  stretti  familiari  non  conviventi  per  quanto   bisognosi   di
assistenza domestica; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Salerno, 26 novembre 2021 
 
                     Il Presidente est.: Di Maio