IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
               in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5406 del 2021, proposto da Ars Radiologica  S.r.l.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Gianluigi  Pellegrino,  con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro Istituto  Santa  Chiara  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Gabriella De Giorgi Cezzi, Vincenzo Di Gioia, con domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei   confronti   Regione   Puglia,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri  di
Giustizia e domicilio eletto  presso  gli  uffici  della  delegazione
della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36; 
    Comune  di  Ruffano,  Comune  di  Castrignano  de'   Greci,   non
costituiti in giudizio; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione  Seconda)
n. 784/2021. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  dell'Istituto  Santa
Chiara s.r.l. e della Regione Puglia; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  dicembre  2021  il
Cons. Umberto Maiello e dato atto, quanto ai difensori  e  alla  loro
presenza, di quanto indicato a verbale; 
    1.  L'Istituto  Santa  Chiara  S.r.l.,  titolare  di  un   centro
diagnostico  nel  Comune  di  Castrignano  dei   Greci,   accreditato
istituzionalmente con la ASL  di  Lecce  nella  branca  specialistica
ambulatoriale della diagnostica per immagini con utilizzo  di  grandi
macchine, TAC e RMN,  ha  impugnato  -  formulando  altresi'  istanza
risarcitoria - la determinazione della Regione Puglia n. 103/2019 del
29.4.2019 con cui venivano  concessi,  con  un  unico  provvedimento,
l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale  alla
societa' ARS Radiologica S.r.l., struttura sanitaria privata con sede
in  Ruffano,   per   l'attivita'   specialistica   ambulatoriale   di
diagnostica per immagini con uso di grandi macchine (1 TAC e 1 RMN da
1,5 Tesla), in aggiunta all'accreditamento  gia'  posseduto  da  tale
struttura per l'attivita' specialistica ambulatoriale di  diagnostica
per immagini senza uso di grandi macchine. 
    Deve precisarsi che la detta societa',  ARS  Radiologica  s.r.l.,
all'esito di un pregresso contenzioso, definito da questa Sezione con
la sentenza n. 4190/2016 (e in sede di  ottemperanza  dalla  sentenza
n.1827/2018),  aveva   conseguito   il   parere   di   compatibilita'
all'installazione  delle  suddette  apparecchiature   di   cui   alla
determinazione  n.  38  del  27  febbraio  2017,  che  escludeva,  al
contempo,    espressamente    la    possibilita'    di     conseguire
l'accreditamento per saturazione del relativo fabbisogno. 
    In forza di tale parere veniva rilasciata dal Comune di  Ruffano,
in  data   28.7.2017,   l'autorizzazione   alla   realizzazione   del
programmato ampliamento mediante installazione di 2  grandi  macchine
(1 TAC e 1 RM). 
    Con la mentovata determinazione della Regione Puglia n. 103/2019,
oggetto di impugnativa in prime cure, la Regione Puglia dava  rilievo
al mutamento del quadro normativo e, in particolare, alla L.R.  n.  9
del 2  maggio  2017  che,  innovando  rispetto  al  pregresso  quadro
normativo, prevedeva, nella versione  ratione  temporis  applicabile,
cioe' precedente alla modifica di cui alla L.R. 30 novembre  2019  n.
52, che "3. L'autorizzazione alla realizzazione e  all'esercizio  non
produce effetti vincolanti ai fini della procedura di  accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio  di  funzionalita'  rispetto
alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di  modifiche,
ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti
strutture gia' accreditate". 
    In sintesi, nella declinazione del nuovo principio  normativo  la
Regione dava rilievo  al  fatto  che,  nel  caso  di  strutture  gia'
accreditate, le modifiche in ampliamento  -  inclusa  quella  qui  in
rilievo alla stregua di quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 della
medesima  legge   -   erano   dispensate   dall'apprezzamento   sulla
funzionalita' delle implementazioni  infrastrutturali  rispetto  agli
indirizzi della programmazione regionale. 
    E proprio contro questo  automatismo  abilitativo  si  poneva  il
nucleo  principale  delle  contestazioni  mosse  dall'Istituto  Santa
Chiara S.r.l. con l'atto introduttivo del presente giudizio. 
    1.1. Ars Radiologica S.r.l., da parte  sua,  dopo  aver  eccepito
l'infondatezza del ricorso principale, proponeva ricorso incidentale,
poi integrato da motivi aggiunti, impugnando la determinazione  della
Regione Puglia n. 91/2010 con cui era stato concesso l'accreditamento
istituzionale all'Istituto Santa Chiara S.r.l. per la diagnostica per
immagini con uso di g.m. (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), lamentando  la
mancata disponibilita' dell'immobile e la saturazione gia'  a  quella
data del relativo fabbisogno. 
    1.2. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, contestando sia
il ricorso principale che quello incidentale e chiedendo  il  rigetto
delle domande. 
    2. Con sentenza n. 784/2021, il TAR per la Puglia ha  accolto  il
ricorso principale nella parte relativa all'azione di annullamento e,
per l'effetto, ha annullato la determinazione regionale n.  103/2019,
respingendo al contempo la domanda risarcitoria; il giudice di  prime
cure ha, poi, dichiarato irricevibile il ricorso incidentale. 
    2.1. Segnatamente, il TAR ha,  anzitutto,  evidenziato  che,  con
sentenza della Corte Costituzionale n. 36  del  12  marzo  2021,  era
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma
3, L.R. n. 9/2017, nella versione, non applicabile al caso di specie,
derivante dalla modifica di cui alla L.R. n. 52/2019. L'art. 49 della
L.R. n. 52/2019 aveva, infatti, modificato il comma 3  dell'art.  19,
prevedendo che l'eccezione alla regola della programmazione regionale
si verificasse in tre casi, tra i quali, per quanto qui di interesse,
quello  della  "3  .1.  (.  ..)  autorizzazione   all'esercizio   per
l'attivita' di  diagnostica  per  immagini  con  utilizzo  di  grandi
macchine  (di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  punto  1.6.3.)  gia'
rilasciata alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  a
struttura  gia'  accreditata  per  l'attivita'  di  diagnostica   per
immagini senza utilizzo di grandi macchine (di  cui  all'articolo  5,
comma 1, punto 1.7.3.)". 
    2.2. Pur non essendo sottoposta  all'attenzione  della  Corte  la
versione dell'articolo 19 citato, qui applicabile  ratione  temporis,
il TAR riteneva che i principi  affermati  dalla  Consulta  dovessero
orientarne    l'interpretazione    concludendo    nel    senso    che
"l'ampliamento" contemplato  dal  combinato  disposto  dell'art.  19,
comma 3, L.R. n. 9/2017  -  nella  versione  all'epoca  vigente  -  e
dell'art. 5,  comma  2  della  L.R.  n.  9/2017  non  potesse  essere
interpretato nel senso  che  le  prestazioni  diagnostiche  con  g.m.
fossero meramente aggiuntive rispetto a quelle senza g.m.,  dovendosi
piuttosto ritenere che l'ampliamento suscettibile  di  consentire  la
deroga - in quanto, per l'appunto, meramente aggiuntivo -  implicasse
la stessa  natura  delle  prestazioni  per  le  quali  vi  era  stato
l'originario accreditamento, evenienza qui non in rilievo. 
    3. Con ricorso depositato in data 10.06.2021, ha proposto appello
la societa'  ARS  Radiologica  s.r.l.,  chiedendo  la  riforma  della
sentenza suddetta, previa  sospensione  della  relativa  esecutivita'
anche mediante adozione di misure cautelari monocratiche. 
    3.1.  L'appellante  principale,  m  particolare,  ha   articolato
seguenti motivi di ricorso: 
        a) "Inammissibilita' del ricorso introduttivo". 
    L'Istituto  Santa  Chiara  s.r.l.  non  sarebbe  legittimato   al
ricorso, non potendo far leva sul proprio accreditamento ottenuto  in
sovrannumero    per    lamentare    un'analoga     soprannumerarieta'
dell'accreditamento concesso ad Ars Radiologica S.r.l. Il TAR avrebbe
dovuto  esaminare  tale   rilievo,   qualificabile   come   eccezione
pregiudiziale, a prescindere dalla ritenuta  tardivita'  del  ricorso
incidentale; 
        b) "Erronea declaratoria  di  tardivita'  della  impugnazione
recata dal ricorso incidentale". 
    Il  TAR  avrebbe  erroneamente  ritenuto   tardivo   il   ricorso
incidentale senza considerare che  in  nessun  modo  l'accreditamento
dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. costituisce elemento di saturazione
del fabbisogno  opposto  dalla  Regione  ad  Ars  Radiologica  S.r.l.
siccome rilasciato in sovrannumenro; 
        c) Fondatezza del ricorso incidentale di primo grado. 
    L'istanza del 2006, presentata dall'Istituto Santa Chiara  S.r.l.
per ottenere i successivi provvedimenti di  rilascio  del  parere  di
compatibilita' e di  accreditamento,  sarebbe  priva  degli  elementi
essenziali. Conseguentemente, i pareri di  compatibilita'  rilasciati
all'Istituto nel 2007 sarebbero illegittimi,  in  quanto  al  momento
della presentazione delle  relative  istanze  l'Istituto  non  sapeva
neppure dove avrebbe potuto realizzare e  svolgere  l'attivita',  non
avendo la disponibilita' dell'immobile. 
        d) Carenza di interesse dell'Istituto Santa Chiara S.r.l.  al
ricorso introduttivo di primo grado. 
    A  seguito  dell'accreditamento  di   Ars   Radiologica   S.r.l.,
l'Istituto Santa Chiara s.r.l. non  solo  non  avrebbe  subito  alcun
nocumento, ma  avrebbe  addirittura  incrementato  il  suo  budget  a
seguito degli addendum contrattuali stipulati con la ASL  Lecce.  Non
vi  sarebbe,  pertanto,  alcun  danno  e   dunque   alcun   interesse
dell'Istituto all'impugnazione proposta. 
        e) Errata statuizione nel merito. 
    Con la sentenza appellata,  il  giudice  di  prime  cure  avrebbe
operato un'errata lettura abrogante dell'art. 19, comma  3,  L.R.  n.
9/2017.  Tale  disposizione,  nel  testo  anteriore  alle   modifiche
successivamente  introdotte,  legittimamente  consentirebbe  ad   Ars
Radiologica s.r.l. di ottenere l'accreditamento  per  la  diagnostica
per immagini con uso di g.m. Il  TAR  avrebbe,  peraltro,  omesso  di
considerare che l'accreditamento di Ars Radiologica s.r.l.  si  fonda
anche su altre distinte e concorrenti previsioni normative,  ciascuna
idonea a legittimarlo, vale a dire l'art. 3, comma 32, della L.R.  n.
40/2007; gli artt. 24 e 25 L.R. n. 9/2017. 
    4.  Con  appello  incidentale,  depositato  in  data  22.06.2021,
l'Istituto Santa Chiara S.r.l., dopo aver eccepito l'inammissibilita'
e l'infondatezza dell'appello principale, ha, a sua volta,  impugnato
la decisione di primo grado sulla  scorta  delle  seguenti  deduzioni
censoree: 
        a) " Error in procedendo e in iudicando. Violazione, falsa ed
errata  applicazione  dell'art.  24  della  L.R.  n.  09117.   Errata
enunciazione del rapporto tra giudicato e ius superveniens  nel  caso
specifico. Violazione del principio di intangibilita'  del  giudicato
disceso sulle sentenze n. 4190/1 6 e 1827/18. Nullita' conseguente". 
    Il  TAR  avrebbe  errato  nel  ritenere  non  dirimenti,  siccome
superate dalle  sopravvenute  modifiche  normative,  le  sentenze  di
questa  Sezione  nn.  4190/2016   e   1827/2018.   La   verifica   di
compatibilita' rilasciata con determinazione n. 38/2017 escludeva  la
possibilita'  di  accreditare  la  struttura  di   Ruffano   di   Ars
Radiologica s.r.l. per mancanza  di  fabbisogno  e  tale  statuizione
risulta confermata dal Consiglio di Stato con le  pronunce  predette.
Cio' renderebbe nullo il provvedimento di accreditamento  gravato  in
prime cure per violazione del giudicato; 
        b) "Error in procedendo e in iudicando. Violazione, falsa  ed
errata applicazione dell'art. 8 ter e quater del Dlgs 502/92.  Errata
enunciazione    del    principio    di    necessaria    funzionalita'
dell'accreditamenti al fabbisogno". 
    Il TAR avrebbe errato  nel  ritenere  che,  secondo  una  lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, L.R.  n.  9/2017,
"l'ampliamento suscettibile di consentire la deroga (... ) sia quello
che ha la stessa natura delle prestazioni per le quali  vi  e'  stato
l'originario  accreditamento".  Anche  l'ampliamento   della   stessa
attivita' gia' oggetto di accreditamento, infatti,  sarebbe  soggetta
ad una necessaria verifica di compatibilita'. La sentenza  appellata,
dunque, dovrebbe essere riformata nella  parte  in  cui  ritiene  che
l'ampliamento della stessa  attivita'  gia'  accreditata  deroghi  al
principio della funzionalita' dell'accreditamento con il fabbisogno; 
        c) " Error in procedendo e in  iudicando.  Grave  difetto  di
istruttoria e motivazione. Omessa ed errata  pronuncia  in  ordine  a
fatti rilevanti, decisivi ai fini del  decidere.  Immotivato  rigetto
della domanda risarcitoria". 
    Il TAR avrebbe errato laddove ha ritenuto di non poter accogliere
l'istanza risarcitoria dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. La riduzione
del tetto di spesa assegnato all'Istituto per gli anni  2019  e  2020
sarebbe dipesa dall'accreditamento di Ars Radiologica s.r.l. Il danno
economico risarcibile sarebbe pari alla decurtazione del  budget  per
prestazioni TAC e RMN in regime di accreditamento che  l'Istituto  ha
dovuto subire dall'anno 2019 in poi.  Il  nesso  causale  tra  l'atto
impugnato e il danno lamentato sarebbe dimostrato  dallo  spostamento
di risorse conseguente all'accreditamento di Ars  Radiologica  s.r.l.
La colpa  dell'Amministrazione  consisterebbe  nella  violazione  del
d.lgs. n. 502/1992, nonche' nell'inerzia perpetrata anche  a  seguito
della sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  36/2021.  Anderebbe
altresi'   riformata   la   statuizione   relativa   alla    disposta
compensazione delle spese di lite. 
    5. Aderendo  all'appello  principale  solo  nella  parte  in  cui
rivendica  la  legittimita'  della  determinazione  n.  103/2019   di
accreditamento della struttura gestita  da  Ars  Radiologica  s.r.l.,
anche la Regione Puglia, con atto depositato in data  02.07.2021,  ha
proposto  appello  incidentale,  articolando  i  seguenti  motivi  di
gravame: 
        a) "Violazione art. 19, comma 3, L.R. 9/2017 ratione temporis
applicabile - violazione art. 2 lett. k) L. R.  9/2017  -  Violazione
art. 5 L.R. 9/2017 - Violazione art. 24 L. R.  9/2017  -  motivazione
carente, illogica e contraddittoria". 
    Il giudice di prime cure avrebbe errato  laddove  ha  esteso  gli
effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2021 anche al
testo dell'art. 19, comma 3, della  L.R.  n.  9/2017  nella  versione
precedente alla modifica normativa introdotta dall'art.  49  L.R.  n.
52/2020,    oggetto    della    dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale. In ogni caso, l'accreditamento sarebbe stato concesso
ad Ars Radiologica s.r.l. anche sulla base della deroga al regime  di
sospensione degli accreditamenti  ed  al  criterio  di  funzionalita'
rispetto alla programmazione regionale dettati dall'art.  24,  cmruna
1, L.R. n. 9/2017, perfettamente applicabile al caso di specie. 
    Per il resto, la Regione Puglia ha sostenuto l'inammissibilita' e
l'infondatezza tanto delle  altre  censure  dell'appello  principale,
quanto dell'appello incidentale. 
    6. Con successive memorie depositate in giudizio Ars  Radiologica
S.r.l. e l'Istituto Santa Chiara S.r.l.  hanno  ribadito  le  proprie
censure e replicato alle difese avversarie. 
    7. Con decreto  presidenziale  n.  3191/2021,  e'  stata  accolta
l'istanza di concessione della tutela cautelare  monocratica  e,  per
l'effetto, sospesa l'esecutivita' della sentenza appellata fino  alla
camera di consiglio dell'8 luglio 2021. 
    7.1. Con ordinanza n. 3789/2021, questa Sezione, rilevato che "le
questioni devolute all'attenzione del Collegio, ivi inclusi i profili
di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 3, L.R. n.  9/2017
nella versione applicabile ratione temporis, si rivelano complesse  e
meritevoli di approfondimento nell'appropriata sede di merito;  nelle
more e in una valutazione  comparativa  dei  contrapposti  interessi,
deve accordarsi prevalenza, nel solco delle coordinate gia' tracciate
con decreto monocratico n. 3191/2021  le  cui  argomentazioni  devono
intendersi qui richiamate,  alle  esigenze  azionate  dal!'appellante
principale che  si  pongono  a  presidio  della  conservazione  della
efficacia dei titoli abilitativi  (id  est  accreditamento)  gia'  in
godimento (e annullati dal TAR) anche per le ricadute che ne derivano
in termini di  maggiore  ampiezza  e  continuita'  assistenziale  dei
servizi resi all 'utenza', ha  accolto  l'istanza  cautelare  e,  per
l'effetto, ha sospeso l'esecutivita' della sentenza appellata. 
    7.2. Nelle successive memorie depositate in vista dell'udienza di
merito, le parti hanno preso atto della recente,  ulteriore  sentenza
della Corte Costituzionale n. 195/2021 con cui  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  9  L.R.  n.  18/2020,  che
aveva sostituito l'ultimo periodo  dell'art.  9,  comma  3,  L.R.  n.
9/2017, prevedendo che, "ferma restando la necessita'  di  verificare
la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle  soprariportate
ipotesi l'autorizzazione al!'esercizio produce effetti vincolanti  ai
fini della procedura di accreditamento istituzionale". 
    Secondo la Regione Puglia ed Ars Radiologica S.r.l., neppure tale
pronuncia sarebbe dirimente  ai  fini  del  giudizio,  in  quanto  la
normativa   applicabile   al   caso   di   specie   andrebbe   evinta
dall'originario disposto dell'art. 19, comma 3, L.R. n.  9/2017,  nel
testo vigente  prima  delle  modifiche  del  2019  e  del  2020,  non
inficiato in alcun modo dalle decisioni della  Corte  Costituzionale.
Ars Radiologica s.r.l., inoltre, ha sottolineato I'impossibilita' che
una pronuncia di incostituzionalita' concernente una norma nella  sua
versione  successiva  possa  automaticamente  travolgere  una   norma
diversa e precedente: se per norme  tra  loro  strettamente  connesse
come quelle oggetto delle due  pronunce  della  Consulta  sono  stati
ritenuti necessari due  autonomi  giudizi,  cio'  dovrebbe  valere  a
maggior   ragione   per   la   norma    precedente    di    contenuto
significativamente diverso da quelle successive. 
    Ad avviso dell'Istituto Santa Chiara  S.r.l.,  al  contrario,  il
testo originario dell'art. 19, comma 3, L.R. n.  9/2017,  sulla  base
del quale e'  stato  concesso  l'accreditamento  ad  Ars  Radiologica
s.r.l., esprimeva  lo  stesso  identico  criterio  di  accreditamento
censurato dalla Consulta con le sentenze nn. 36/2021 e  195/2021.  Le
sentenze   di   accoglimento   delle   questioni   di    legittimita'
costituzionale,   avendo   effetto    retroattivo,    comporterebbero
l'illegittimita'  dell'accreditamento  concesso  ad  Ars  Radiologica
s.r.l. per radicale contrasto con l'impianto normativo del d.lgs.  n.
105/1992.  La  sentenza  appellata,  dunque,  meriterebbe  di  essere
confermata nella parte in cui ha disposto l'annullamento del predetto
accreditamento. In subordine, dovrebbe essere promossa  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 3, L.R. n.  9/2017
nella sua versione originaria. 
    7.3. All'udienza del 16.12.2021 la causa e' stata  trattenuta  in
decisione. 
    8. Questa Sezione, con  sentenza  non  definitiva,  n.  8467  del
21.12.2021, dopo aver respinto le eccezioni  sollevate  in  rito,  ha
passato in rassegna le plurime doglianze veicolate con  gli  appelli,
principale e incidentale,  proposti  dalle  parti,  giudicandole  non
fondate (con riserva di  pronuncia  sulla  domanda  risarcitoria)  ad
eccezione, e per il solo profilo rescindente, del motivo  di  gravame
articolato  dall'appellante  principale,  Ars   radiologica   s.r.l.,
ripreso anche nell'appello incidentale della Regione Puglia,  con  il
quale  la  suddetta  parte  lamentava  l'erroneita'   della   opzione
esegetica privilegiata dal giudice di prime cure dell'art. 19,  comma
3, della legge regionale della Puglia n.  9/2017  nella  formulazione
vigente al momento  dell'accreditamento  di  Ars  Radiologica  s.r.l.
(intervenuto con determina n. 103 del  29.4.2019)  e,  dunque,  nella
versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49,  comma
1, della L.R. 30 novembre 2019, n. 52 e 9 comma 1 della L.R. 7 luglio
2020,    n.    18,    dichiarate    costituzionalmente    illegittime
rispettivamente con sentenza del 9 febbraio - 12 marzo 2021, n. 36  e
con sentenza 22 settembre - 15 ottobre 2021, n. 195. 
    9. Il Collegio ha, invero, ritenuto, da un lato, che la soluzione
ermeneutica privilegiata dal giudice di prime cure  della  richiamata
disposizione,  dettata  dalla  necessita'  di  offrirne  una  lettura
costituzionalmente  orientata,  non  fosse  compatibile  con  il  suo
significato  letterale  e,  dall'altro,  che  il  relativo  contenuto
precettivo, costruito coerentemente con tale significato, ponesse  la
norma in conflitto con i principi fondamentali che reggono il d. lgs.
502/1992, per come declinati dalla Corte Costituzionale,  proprio  in
relazione alla legislazione della Regione Puglia, nelle sentenze  del
9 febbraio - 12 marzo 2021, n. 36 e del 22  settembre  -  15  ottobre
2021, n. 195, dando dunque luogo ad  una  questione  di  legittimita'
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata  della  norma
in argomento per contrasto con il disposto di cui all'art. 117  comma
3 Cost., questione che viene sollevata con la presente ordinanza. 
    10.  Nel  dar  conto  del  suddetto  approdo  decisorio  s'impone
preliminarmente,  ai  fini  del  suo   corretto   inquadramento,   la
preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
    10.1. A tali fini, mette conto evidenziare  che  l'accreditamento
di Ars Radiologica S.r.l. e' stato concesso con determina n. 103  del
29.4.2019 e, dunque, sulla base di quanto ratione temporis  stabilito
dall'art. 19, comma 3, della L.R. della Regione Puglia n. 9/2017,  ai
sensi del quale "L'autorizzazione alla realizzazione e  all'esercizio
non  produce  effetti  vincolanti  ai   fini   della   procedura   di
accreditamento  istituzionale,  che  si   fonda   sul   criterio   di
funzionalita' rispetto alla programmazione regionale, salvo  che  non
si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui  all'art.
5, comma 2, inerenti strutture gia' accreditate". 
    I casi  di  "modifiche,  ampliamento  e  trasformazione"  di  cui
all'art. 5, comma 2, della medesima L.R.  n.  9/2017,  specificamente
individuate dal legislatore nella versione  della  norma  applicabile
ratione temporis  sono:  "2.1.  gli  ampliamenti  di  strutture  gia'
esistenti e autorizzate,  in  essi  compresi:  2.1.1.  l'aumento  del
numero  dei  posti  letto,   posti   letto   -   tecnici   e   grandi
apparecchiature  rispetto   a   quelli   gia'   autorizzati;   2.1.2.
l'attivazione di funzioni sanitarie  e/o  socio-sanitarie  aggiuntive
rispetto  a  quelle  gia'  autorizzate;  2.2.  la  trasformazione  di
strutture gia' esistenti e specificamente: 2.2.1. la  mod(fica  della
tipologia  (disciplina)  di  posti  letto  rispetto  a  quelli   gia'
autorizzati; 2.2.2. la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio
sanitarie gia' autorizzate; 2.2.3. il  cambio  d'uso  degli  edifici,
finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o sociosanitarie, con
o senza lavori,· 2.2.4. l'adattamento delle strutture gia'  esistenti
e la loro diversa utilizzazione; 2.3. il trasferimento in altra  sede
di strutture gia' autorizzate. ". 
    10.2.  L'installazione  di  grandi  macchine  all'interno   della
medesima struttura di Ars Radiologica S.r.l.,  gia'  accreditata  per
l'erogazione di prestazioni di radiologia  tradizionale,  sussumibile
anche nella previsione di cui all'art. 5 comma 2.1.1, integrava anche
la  distinta  fattispecie  relativa  a  "l'attivazione  di   funzioni
sanitarie e/o  socio-sanitarie  aggiuntive  rispetto  a  quelle  gia'
autorizzate" ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.1.2. 
    Conseguentemente, nell'economia della disciplina  di  riferimento
applicabile ratione temporis, l'autorizzazione alla  realizzazione  e
all'esercizio conseguita da Ars Radiologica s.r.l. per l'attivita' di
diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, inserendosi
nel contesto di un ampliamento di una struttura gia' accreditata  per
la radiologia tradizionale, assurgeva a vicenda  giuridica  idonea  a
generare   effetti   vincolanti   anche   ai   fini   del    rilascio
dell'accreditamento, a prescindere dal criterio  della  funzionalita'
rispetto alla programmazione regionale. 
    10.3. Pur tuttavia il TAR ha ritenuto  che  il  suddetto  approdo
ermeneutico  dovesse  essere  corretto  a  seguito  di  una   lettura
costituzionalmente orientata della  norma,  all'uopo  valorizzando  i
principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.  36
del 12 marzo 2021, riferita alle modifiche introdotte nel  suindicato
impianto regolatorio con l'art. 49 comma 1 della L.R.  della  Regione
Puglia del 30 novembre 2019, n. 52. 
    Tale ultima  disposizione  ha,  invero,  modificato  il  comma  3
dell'art. 19, prevedendo che l'eccezione alla regola  della  verifica
di compatibilita' con gli indirizzi della programmazione regionale si
verifica in tre casi, tra i  quali,  per  quanto  qui  di  interesse,
quello della "3.1. (...) autorizzazione all'esercizio per l'attivita'
di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine  (di  cui
all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) gia' rilasciata alla  data  di
entrata in vigore della presente legge a struttura  gia'  accreditata
per l'attivita' di diagnostica per immagini senza utilizzo di  grandi
macchine (di cui all'articolo 5, comma  1,  punto  l.7.3.)"  all'uopo
precisando  che  "Nelle   soprariportate   ipotesi   l'autorizzazione
all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della  procedura  di
accreditamento istituzionale a condizione che,  nell'ambito  comunale
di  riferimento,  non  insista  struttura  pubblica  o  privata  gia'
accreditata per la medesima attivita'". 
    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 12 marzo 2021,
n.  36,  ha,pero',  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del
citato comma 1 dell'art. 49, della  L.R.  n.  52/2019,  a  tali  fini
evidenziando che "In ciascuna delle tre ipotesi di  deroga  viene  in
rilievo, infatti,  un'autorizzazione  gia'  rilasciata  che  vincola,
secondo  la  legge  regionale,  il   successivo   accreditamento   ed
enunciando all'opposto il  principio  secondo  cui  "le  vicende  del
processo di  accreditamento  restano  tendenzialmente  estranee  alla
determinazione  del  fabbisogno  che  rileva  per  la   verifica   di
compatibilita'  delineata  dall'indicato  art.  8-  ter,   comma   3"
(sentenza n. 7 del 2021, punto 4.4.1. del Considerato in diritto).  I
due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento -  sono,  in
base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra  di
loro autonomi,  essendo  ciascuno  finalizzato  alla  valutazione  di
indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.  La  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale colpisce le parti della disposizione
che prevedono le gia' richiamate tre deroghe, e  che  -  nel  periodo
finale - ne ribadiscono l'operativita'". 
    10.4. Il giudice di prime ha, dunque, ritenuto che  le  modifiche
introdotte dall'art. 49 della L.R.  n.  52/2019,  rispetto  alla  res
controversa, costituissero uno  sviluppo  esplicativo  del  principio
gia' contenuto nell'originaria versione della norma e, recependo  gli
arresti ermeneutici  compendiati  nella  suindicata  decisione  della
Consulta, ha ritenuto che "l'ampliamento" contemplato  dal  combinato
disposto dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 9/2017 - nella versione a suo
tempo applicabile - e dall'art. 5, comma 2, L.R. n. 9/2017, non possa
essere  interpretato  -  risultando  altrimenti  incostituzionale  la
relativa disciplina - "nel senso che le prestazioni diagnostiche  con
g.m.  siano  meramente  aggiuntive  rispetto  a  quelle  senza  g.m.,
dovendosi  piuttosto  ritenere  che  l'ampliamento  suscettibile   di
consentire la deroga - in quanto, per l'appunto, meramente aggiuntivo
- abbia la stessa natura delle prestazioni per le quali vi  e'  stato
l'originario accreditamento". 
    10.5. Il suddetto approdo esegetico e' stato ritenuto  da  questo
Collegio,  con  la   decisione   non   definitiva   suindicata,   non
condivisibile in quanto espressione di una  non  consentita  torsione
del contenuto precettivo  della  norma  che,  sebbene  dettata  dalla
necessita' di salvaguardarne la compatibilita' con  la  Costituzione,
si rivela non compatibile con il  suo  effettivo  significato,  quale
evincibile dall'applicazione degli ordinari canoni ermeneutici. 
    Il Collegio non ignora che il giudice a quo e' tenuto a  vagliare
ogni possibilita' di interpretare la disposizione in modo conforme al
dettato costituzionale, pur tuttavia, nel caso di specie, tale sforzo
esegetico incontra un impedimento insuperabile nel  tenore  letterale
delle  disposizioni  normative  qui  in  rilievo  che,   nella   loro
univocita' precettiva, non danno luogo a dubbi di sorta  siccome  non
suscettive di ragionevoli letture alternative. 
    E,  invero,  e'  sufficiente  a  tal   riguardo   rilevare   che,
nell'impianto regolatorio della  richiamata  disciplina  di  settore,
nella  versione  ratione  temporis  applicabile  e  per  come   sopra
ricostruito, non e' affatto  necessario,  per  rendere  operativa  la
deroga al criterio  di  funzionalita'  rispetto  alla  programmazione
regionale, che le prestazioni per cui si chiede l'ampliamento abbiano
la stessa natura di quelle per cui si e'  ottenuto  l'accreditamento,
locuzione oltretutto rimasta nelle sue  implicazioni  conformative  e
applicative del tutto inesplorata nella decisione di primo grado.  Il
giudice di prime cure ha, invero, del tutto  obliato  la  circostanza
che nel suindicato contesto normativo il significato delle  accezioni
"modifiche, ampliamento e trasformazione" delle  strutture  sanitarie
e'  stato  fatto  oggetto  di  diretta  definizione  da   parte   del
legislatore siccome espressamente declinato all'art. 5, comma 2, L.R.
n. 9/2017, cui l'art. 19, comma 3, della  medesima  legge  regionale,
rinvia, di guisa che  non  e'  possibile  sovrapporre  al  vincolante
contenuto   dei   relativi   precetti   un'autonoma    perimetrazione
contenutistica avulsa dalle indicazioni  direttamente  evincibili  da
tali precetti. 
    E giova qui ribadire che la disposizione di cui all'art. 5  comma
2.1. testualmente contempla nella relativa elencazione, tra  l'altro,
"l'aumento del numero dei posti letto, posti letto - tecnici e grandi
apparecchiature rispetto a quelli gia' autorizzati" (al comma 2.1.1.)
e "l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive
rispetto a quelle gia' autorizzate" (al comma 2.1.2) di guisa che  la
lettura offerta dal TAR si pone in frontale contrasto con  lo  stesso
valore semantico  delle  proposizioni  letterali  che  compongono  le
suindicate previsioni normative,  finendo  con  l'accreditare  -  per
effetto dell'aggiunta  di  un'eccezione  all'ampio  ambito  operativo
delle   suindicate   previsioni   normative   -    un'interpretazione
parzialmente  abrogatrice  di  tali  disposizioni   che,   viceversa,
collocano, in virtu' del chiaro tenore letterale  delle  proposizioni
che le compongono, la fattispecie  qui  in  rilievo  nell'elencazione
delle ipotesi di  "ampliamento"  valorizzate  in  chiave  derogatoria
dall'art. 19 comma 3 della legge regionale  9/2017,  vigente  ratione
temporis. In altri termini, non puo' essere revocato in dubbio,  alla
stregua del tenore letterale delle disposizioni passate in  rassegna,
che l'implementazione dell'attivita' gia' esercita  con  utilizzo  di
grandi  macchine  costituisse  un'ipotesi  di   "ampliamento"   della
struttura  gia'  accreditata  per  la  radiologia  tradizionale,  con
conseguente operativita' della  fattispecie  derogatoria  contemplata
nell'originaria versione dell'art. 19 comma 3 della  legge  regionale
in argomento nella parte in cui  assegnava  all'intervenuto  rilascio
dell'autorizzazione    effetti    vincolanti    anche     ai     fini
dell'accreditamento a prescindere dal  criterio  della  funzionalita'
rispetto alla progranunazione regionale. 
    Alla  stregua  delle  suindicate  considerazioni,  non  puo'  che
ribadirsi il principio secondo cui la lettera della norma  impugnata,
il cui  significato  non  puo'  essere  valicato  neppure  per  mezzo
dell'interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del
2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che
solo una pronuncia di  illegittimita'  costituzionale  puo'  produrre
(cfr. Corte Costituzionale n. 110 del 3 maggio 2012). 
    Sulla scorta delle suindicate considerazioni la sentenza di primo
grado e' stata, pertanto, in parte qua, riformata. 
    10.6.  Per  completezza  espositiva,  vale  soggiungere  che   il
legislatore regionale, con l'art. 9 comma 1 della L.R. 7 luglio 2020,
n. 18, ha ulteriormente  modificato  l'ultimo  periodo  del  comma  3
dell'art. 19 L.R. n. 9/2017, gia' modificato  dall'art.  49  L.R.  n.
52/2019, prescrivendo che "ferma restando la necessita' di verificare
la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle  soprariportate
ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti  ai
fini della procedura di accreditamento". 
    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre -  15  ottobre
2021, n. 195, intervenuta successivamente  alla  pubblicazione  della
sentenza  del  TAR  Lecce  gravata  in  questa  sede,  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittima  anche  tale  disposizione,  ritenendo
"nuovamente integrata la violazione dell'art. 117 co 3 Cost.; e tanto
a  cagione  della  violazione  del   principio   di   autonomia   dei
procedimenti di autorizzazione e di accreditamento. 
    Deve qui conclusivamente evidenziarsi che  le  divisate  pronunce
della Corte Costituzionale, riferite alle norme di  modifica  di  cui
agli  artt.  49,  comma  1,  della  L.R.  30  novembre  2019,  n.  52
(dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza   del   9
febbraio - 12 marzo 2021, n. 36) e 9 comma  1  della  L.R.  7  luglio
2020, n. 18 (dichiarato costituzionalmente illegittimo  con  sentenza
22 settembre-15 ottobre 2021,  n.  195),  non  hanno  interessato  la
formulazione della disposizione in argomento (id est art. 19 comma  3
della legge regionale del 02/05/2017, n. 9), nella  versione  vigente
al momento dell'adozione dell'atto avversato in prime cure  di  guisa
che la regula  iuris  in  essa  compendiata  tuttora  costituisce  il
referente normativo che regge l'odierno rapporto controverso. 
    Pur tuttavia, il Collegio ha  ritenuto  di  non  poter  di  certo
ignorare che tale norma replichi il  medesimo  principio  informatore
che  permeava   le   disposizioni   summenzionate   gia'   dichiarate
incostituzionali e che impinge nel non consentito automatismo, attesa
la  diversita'  dei  relativi  presupposti  di  legittimazione,   tra
l'autorizzazione di una struttura sanitaria  e  il  provvedimento  di
accreditamento, ponendosi in tal modo in contrasto con  il  principio
generale rinveniente dalla legislazione statale e  mutuabile  da  una
lettura sistemica degli artt. 8 bis, 8 ter  e  8  quater  del  D.Lgs.
30/12/1992, n. 502. 
    11. In ragione di cio',  il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente infondata, in relazione all'art.  117  comma  3  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
19, comma 3, della legge  regionale  della  Puglia  n.  9/2017  nella
formulazione  vigente   al   momento   dell'accreditamento   di   Ars
Radiologica s.r.l. (intervenuto con determina n. 103  del  29.4.2019)
e, dunque, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli
artt. 49, comma 1, della L.R. 30 novembre 2019, n. 52  e  9  comma  1
della L.R.  7  luglio  2020,  n.  18,  dichiarate  costituzionalmente
illegittime rispettivamente con sentenza del 9 febbraio  -  12  marzo
2021, n. 36 e con sentenza 22 settembre - 15 ottobre 2021, n. 195,  a
mente   della   quale   "L'autorizzazione   alla   realizzazione    e
all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della  procedura
di  accreditamento  istituzionale,  che  si  fonda  sul  criterio  di
funzionalita' rispetto alla programmazione regionale, salvo  che  non
si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui  al!'art.
5, comma 2, inerenti strutture gia' accreditate". 
    Si  e'  gia'  evidenziato  come  la  determinazione  n.  103/2019
costituisca  diretto  e  vincolato  precipitato   applicativo   delle
previsioni derogatorie rinvenienti dall'art. 19 comma 3  della  legge
regionale n. 9 del 2017 che, anche nella versione  sopra  richiamata,
pone, in presenza di strutture gia' accreditate per altre  attivita',
l'obbligo dell'Amministrazione di prendere atto ai fini del  rilascio
di  un  ulteriore  provvedimento  di  accreditamento  -  e  senza  la
mediazione  costitutiva  di  una   propria   autonoma   e   specifica
valutazione quanto alla funzionalita'  rispetto  alla  programmazione
regionale - della gia' intervenuta autorizzazione alla  realizzazione
e all'esercizio di attivita'  costituenti  modifiche,  ampliamento  e
trasformazione di cui all'art. 5,  comma  2,  evenienza  questa  gia'
sopra acclarata. 
    In siffatte evenienze viene, dunque,  introdotta  una  deroga  al
principio  generale  in  forza  del   quale   l'autorizzazione   alla
realizzazione   e   all'esercizio   delle   strutture   sanitarie   e
sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di  accreditamento  istituzionale,  che  si  fonda  sul  criterio  di
funzionalita' rispetto alla programmazione regionale. 
    E', infatti, finanche esplicitata nell'economia della  suindicata
fattispecie  normativa   (L'autorizzazione   alla   realizzazione   e
all'esercizio non produce fletti vincolanti ai fini  della  procedura
di accreditamento istituzionale ....  salvo  che  non  si  tratti  di
modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5,  comma  2,
inerenti strutture gia' accreditate) la circostanza che, in  presenza
delle condizioni derogatorie ivi espressamente  previste  (modifiche,
ampliamento e trasformazione di cui all'art.  5,  comma  2,  inerenti
strutture gia' accreditate), l'accreditamento risulti  legato,  sotto
il profilo genetico, da un rapporto vincolato  e  automatico  con  il
distinto e presupposto provvedimento autorizzatorio, senza  che,  nei
suddetti casi, sull'an del rilascio possano in alcun modo interferire
valutazioni  discrezionali  dell'Amministrazione  nell'ambito   (come
avviene di norma) di  un  apposito  procedimento  amministrativo,  da
ritenersi viceversa indispensabile siccome forma indefettibile  della
funzione amministrativa. 
    In  altri  termini,  in  presenza  delle  menzionate  fattispecie
derogatorie, il provvedimento di rilascio dell'accreditamento si pone
come misura rigorosamente attuativa di norme vincolanti  che  rendono
la statuizione amministrativa atto dovuto ed a contenuto vincolato. 
    E   d'altro   canto,   attraverso   una   piana   lettura   delle
argomentazioni   compendiate    nello    stesso    preambolo    della
determinazione n. 103/2019, si coglie,  con  immediatezza,  il  senso
dell'ineluttabilita'   che   regge   la   spedizione   della   misura
concessorio/abilitativa in argomento. 
    Ne deriva, per tale via, la sicura rilevanza della  questione  di
legittimita' costituzionale  in  quanto  la  decisione  del  presente
giudizio,  rispetto   all'unico   profilo   controverso   ancora   da
sciogliere, non puo' prescindere dalla valutazione della legittimita'
costituzionale della norma di  legge  sopra  richiamata.  L'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma  3,
L.R. n. 9/2017, quale unico fondamento di legittimazione della deroga
di cui la Regione  ha  fatto  applicazione,  comporterebbe,  infatti,
l'illegittimita' della suddetta determinazione n.  103/2019,  che  di
essa costituisce diretta e immediata espressione esecutiva. 
    12. Si e' gia', inoltre, sopra evidenziata, al paragrafo 10.5. da
intendersi qui richiamato, la  impraticabilita'  dell'interpretazione
costituzionalmente orientata sostenuta dal giudice di prime ovvero di
qualsivoglia  altra  interpretazione  adeguatrice  stante  il  tenore
letterale della disposizione in argomento. D'altro canto,  e  in  via
sussidiaria, deve rilevarsi che la giurisprudenza  costituzionale  e'
costante nel ritenere che  il  fatto  che  il  giudice  a  quo  abbia
consapevolmente reputato che il tenore letterale  della  disposizione
censurata  imponga   un'interpretazione   e   ne   impedisca   altre,
eventualmente  conformi   a   Costituzione,   non   e'   ragione   di
inammissibilita',  dato  che  «la  verifica  dell'esistenza  e  della
legittimita' di interpretazioni alternative, che il rimettente  abbia
ritenuto di non poter fare  proprie,  e'  questione  che  attiene  al
merito del giudizio e non  alla  sua  ammissibilita'»  (ex  plurimis,
sentenze n. 240 del 2018, n. 194, n. 69, n. 53, n. 42 del 2017, n. 95
del 2016, n. 221 del 2015). 
    Il giudice delle leggi ha, infatti, chiarito che se, dunque,  «le
leggi non si dichiarano  costituzionalmente  illegittime  perche'  e'
possibile darne interpretazioni incostituzionali (e  qualche  giudice
ritenga di darne)» (sentenza n. 356 del  1996),  cio'  non  significa
che, ove sia improbabile o difficile prospettarne  un'interpretazione
costituzionalmente  orientata,  la   questione   non   debba   essere
scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo  le  predette
condizioni, si rivela, come nella specie, necessario,  pure  solo  al
fine di stabilire se la soluzione conforme a  Costituzione  rifiutata
dal   giudice   rimettente   sia   invece   possibile   (cfr.   Corte
Costituzionale, 24/02/2017, n.42). 
    12.1.  Ne'  assume  rilievo  la  circostanza  che  la  norma   in
argomento, e vigente al momento dell'atto impugnato  in  prime  cure,
sia  stata  successivamente  abrogata.  La  Corte  costituzionale  ha
costantemente  affermato  la  persistenza   della   rilevanza   della
questione anche nel caso in cui la norma sottoposta a  scrutinio  sia
sostituita da una successiva, perche' la legittimita' dell'atto  deve
essere esaminata, in virtu' del principio  tempus  regit  actum,  con
riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente  al  momento
della sua adozione (sentenze 24 aprile 2013, n. 78; 11  luglio  2012,
n. 177; nonche', tra le altre, sentenze 25 novembre 2011, n. 321;  11
giugno 2010, n. 209; 28 novembre 2008, n. 391; 20  novembre  2000  n.
509). Segnatamente, in una vicenda analoga a quella qui in rilievo la
Corte, nella sentenza n. 177/2021, ha precisato che "Il fatto che  la
norma da scrutinare sia  stata  sostituita  da  una  successiva,  poi
dichiarata costituzionalmente illegittima,  non  toglie  di  per  se'
rilevanza alla questione di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto la disposizione precedente; questa Corte  ha  avuto  modo  di
precisare in altre occasioni, infatti, che, ove un  determinato  atto
amministrativo sia  stato  adottato  sulla  base  di  una  norma  poi
abrogata  -  o,  come  nella  specie,  dichiarata  costituzionalmente
illegittima - la legittimita' dell'atto  deve  essere  esaminata,  in
virtu'  del  principio  tempus  regit  actum,  «con   riguardo   alla
situazione di fatto e di diritto»  esistente  al  momento  della  sua
adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonche', in precedenza,  sentenza
n. 509 del 2000)". 
    Del resto, i due  istituti  giuridici  dell'abrogazione  e  della
illegittimita' costituzionale delle leggi non sono eguali  fra  loro,
ma si  muovono  su  piani  diversi  ed  hanno,  soprattutto,  effetti
diversi. Mentre la dichiarazione di incostituzionalita' di una  legge
o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex  tunc
e quindi estende la sua invalidita'  a  tutti  i  rapporti  giuridici
ancora pendenti al momento della decisione  della  Corte,  restandone
cosi' esclusi soltanto i «rapporti esauriti», (cfr. l'art. 136 Cost.,
e l'art. 30, comma 3, legge 11  marzo  1953,  n.  87)  l'abrogazione,
salvo il caso (in questo caso non  ricorrente)  dell'abrogazione  con
effetti retroattivi, opera solo per l'avvenire, atteso che  anche  la
legge abrogante e' sottoposta alla regola di cui  all'art.  11  delle
Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), secondo cui "la
legge  non  dispone  che  per  l'avvenire:  essa   non   ha   effetto
retroattivo". 
    D'altro canto nemmeno puo' essere obliato che le norme che  hanno
modificato l'originaria versione della disposizione sopra  richiamata
sono state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, come sopra
gia' evidenziato,  ingenerando  cosi'  un  fenomeno  di  reviviscenza
normativa. 
    13. In punto di non manifesta infondatezza, ritiene  il  Collegio
che la menzionata disposizione si ponga in contrasto con  l'art.  117
comma 3 della Cost, in relazione ai principi fondamentali posti dalla
legge  statale  in  materia  di  tutela  della  salute  nella  specie
declinati agli artt. 8, comma 4, 8 bis, 8-ter e 8-quater  del  d.lgs.
n. 502 del 1992, per le medesime ragioni gia' evidenziate dal Giudice
delle leggi nelle menzionate decisioni del  9  febbraio  -  12  marzo
2021, n. 36 e del 22  settembre  -  15  ottobre  2021,  n.  195,  non
direttamente applicabili in quanto riferite a norme diverse da quella
qui in rilievo, ma replicabili nei  principi  ivi  affermati  siccome
riferiti a una fattispecie  parimenti  governata  da  una  vincolante
sequenza di effetti giuridici ampliativi, geneticamente collegati  in
via ordinaria a distinti e autonomi provvedimenti, ma  qui  scandita,
per effetto di derogatorie previsioni normative regionali, da  rigidi
automatismi  ingeneranti  una  non  consentita  sovrapposizione   tra
autorizzazione e accreditamento. 
    Com'e' noto, la competenza regionale in materia di autorizzazione
ed  accreditamento  di  istituzioni  sanitarie  private  deve  essere
inquadrata nella piu' generale potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, che vincola le  Regioni  al  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato  e  nel
reticolo delle disposizioni sopra menzionate il  legislatore  statale
pone in rapporto di autonomia i provvedimenti di autorizzazione e  di
accreditamento di strutture sanitarie, dovendo  soggiungersi  che  la
necessita' della mediazione costitutiva di un  atto  di  accredimento
s'impone anche nel caso di ampliamento di una struttura  preesistente
ai sensi dell'art. 8 quater comma 7 del  d.  lgs  502/1992  (arg.  ex
Corte Costituzionale n. 132 del 2013). 
    La res controversa  oggi  all'esame  appare,  dunque,  del  tutto
speculare  rispetto  a  quelle  scrutinate  dalle   pronunce   appena
ricordate: viene, invero, nuovamente in rilievo una deroga incentrata
su un'autorizzazione gia' rilasciata che vincola,  secondo  la  legge
regionale, il successivo accreditamento. 
    Nel proprio percorso argomentativo il Collegio e'  agevolato  dai
summenzionati arresti decisori della Corte Costituzionale in  cui  e'
agevole cogliere i fondamentali principi che governano la materia  in
argomento e che possono essere cosi' sintetizzati: 
        - il  regime  delle  autorizzazioni  e  degli  accreditamenti
costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute; 
        -  nell'ambito  della  relativa  cornice  normativa   occorre
«distinguere [... ] gli aspetti che attengono all'  "autorizzazione",
prevista per !'esercizio di tutte le attivita' sanitarie,  da  quelli
che riguardano l' "accreditamento" delle strutture autorizzate»; 
        -  quanto  all'"autorizzazione",   articolata   sul   duplice
versante  della  realizzazione  della  struttura   e   dell'esercizio
dell'attivita' sanitaria, e'  subordinata  alla  verifica,  da  parte
della Regione interessata, della realizzabilita' della  struttura  in
relazione  alla  localizzazione  territoriale,   tenuto   conto   del
fabbisogno  complessivo  di  assistenza  che   considera   anche   le
prestazioni extra livelli essenziali di assistenza (sentenza n. 7 del
2021), e al  possesso  dei  requisiti  minimi  di  tipo  strutturale,
tecnologico  e  organizzativo  e  qualita'   per   poter   effettuare
prestazioni sanitarie; 
        - l'accreditamento, con il quale alla  struttura  pubblica  o
privata gia' autorizzata e' concesso lo status di soggetto  erogatore
di  prestazioni  sanitarie  nell'ambito  e  per  conto  del  servizio
sanitario  nazionale,   richiede,   invece,   "requisiti   ulteriori"
(rispetto a quelli necessari all'autorizzazione) e l'accettazione del
sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell'art.  8-quater  del
d.lgs. n. 502 del 1992» (sentenza  n.  292  del  2012,  punto  4  del
Considerato in diritto); 
        -  la  differenza  che  intercorre  tra  l'autorizzazione   e
l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in base
al sistema delineato dagli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater  del  d.lgs.
n.  502  del  1992,  per   come   ricostruito   nel   vissuto   della
giurisprudenza  di  settore,  mostra  che  per  la  prima  i  profili
rilevanti  «sono  quelli  inerenti  il  fabbisogno   complessivo   di
prestazioni  sanitarie  nel  territorio  e  in   particolare   quelli
concernenti la localizzazione delle strutture gia'  presenti»,  cosi'
da garantire la corretta distribuzione sul territorio  «in  modo  che
siano adeguatamente servite tutte  le  zone,  anche  quelle  a  bassa
redditivita',  che  in  mancanza  di  tale  strumento  non  sarebbero
coperte» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7  marzo  2019,
n. 1589). Ai fini dell'accreditamento rileva invece il fabbisogno  di
assistenza  programmato  per  garantire  l'erogazione   dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA) e prevede il coinvolgimento,  in  base
all'art. 8-bis, comma 1, del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  solo  "dei
presidi direttamente gestiti dalle aziende unita'  sanitarie  locali,
delle  aziende  ospedaliere,  delle  aziende  universitarie  e  degli
istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  nonche'  di
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo  8-quater,  nel  rispetto
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-  quinquies",  senza
quindi considerare le strutture private non accreditate» (sentenza n.
7 del 2021, punto 4.4. del Considerato in diritto); 
        - nell'impianto fondamentale dei gia' ricordati articoli  del
d.lgs. n. 502 del 1992, «le vicende del  processo  di  accreditamento
restano tendenzialmente estranee alla determinazione  del  fabbisogno
che rileva per la verifica di compatibilita' delineata  dall'indicato
art. 8-ter, comma 3» (sentenza  n.  7  del  2021,  punto  4.4.1.  del
Considerato in diritto). I due procedimenti - di autorizzazione e  di
accreditamento - sono, in base ai  richiamati  principi  fondamentali
della  legge  statale,  tra  di  loro  autonomi,   essendo   ciascuno
finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno  diversi  e  non
sovrapponibili. 
    14. Ed e' proprio nel solco delle coordinate gia' tracciate dalla
Corte che il Collegio ritiene indispensabile un  nuovo  scrutinio  di
costituzionalita' esteso anche all'art. 19, comma 3,  della  L.R.  n.
9/2017  della  Regione  Puglia,  nella  versione   antecedente   alle
modifiche  normative  gia'  dichiarate  illegittime,  non  ricorrendo
ostacoli di ordine strutturale e funzionale per estendere i  medesimi
principi sopra richiamati  anche  alla  disposizione  suddetta  nella
parte in cui, ai  fini  dell'accreditamento,  delinea  un  meccanismo
operativo del tutto analogo  a  quello  gia'  censurato  dalla  Corte
siccome segnato da un rigido automatismo cui si riconnette il travaso
in un distinto contesto procedimentale (id est accreditamento)  degli
effetti abilitativi  rinvenienti  da  altro,  ancorche'  presupposto,
procedimento    (finalizzato     questa     volta     al     rilascio
dell'autorizzazione).  Deve   ritenersi,   dunque,   inevitabile   la
soluzione di affidare  al  Giudice  delle  leggi  la  cognizione  dei
divisati meccanismi distorsivi che, sul piano operativo, infirmano la
costituzionalita' delle norme in esame. 
    Il presente giudizio va quindi  sospeso  con  trasmissione  degli
atti processuali alla Corte costituzionale.