P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) cosi' provvede: - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 117 comma 3 della Costituzione, dell'art. 19, comma 3, della legge regionale della Puglia n. 9/2017 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della L.R. 30 novembre 2019, n. 52 e 9 comma 1 della L.R. 7 luglio 2020; - dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - sospende il giudizio in corso; - dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Massimiliano Noccelli, Presidente FF; Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere; Giovanni Pescatore, Consigliere; Ezio Fedullo, Consigliere. Il presidente: Noccelli L'estensore: Maiello