P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza)
cosi' provvede: 
        -  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale, in relazione  all'art.  117
comma 3 della  Costituzione,  dell'art.  19,  comma  3,  della  legge
regionale della Puglia n.  9/2017  nella  versione  antecedente  alle
modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della L.R. 30  novembre
2019, n. 52 e 9 comma 1 della L.R. 7 luglio 2020; 
        - dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        - sospende il giudizio in corso; 
        - dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
venga notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  della  Giunta
regionale  della  Regione  Puglia  e  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale della Regione Puglia. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  16
dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 
        Massimiliano Noccelli, Presidente FF; 
        Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere; 
        Giovanni Pescatore, Consigliere; 
        Ezio Fedullo, Consigliere. 
 
                       Il presidente: Noccelli 
 
 
                                                 L'estensore: Maiello