P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   4,   comma   4,   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio
2021, n. 76, per come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b),
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21
gennaio 2022, n. 3, nella parte in  cui  non  limita,  come  previsto
nella   disciplina   previgente,   la   sospensione    dall'esercizio
dell'attivita'  professionale  alle  «prestazioni  o   mansioni   che
implicano contatti interpersonali  o  che  comportano,  in  qualsiasi
altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SAR-CoV-2», per
contrasto con i principi di ragionevolezza e di  proporzionalita'  di
cui  all'art.  3  della  Costituzione,  anche  con  riferimento  alla
violazione degli articoli 1, 2, 4, 32, comma primo, 35, comma  primo,
e 36, comma primo, della Costituzione, e ne rimette la decisione alla
Corte costituzionale. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del
Senato della Repubblica. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  all'art.  9,
paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  manda  alla  Segreteria  di
procedere,  in  qualsiasi  ipotesi   di   diffusione   del   presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi
dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di
persone comunque ivi citate. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di  consiglio  del  giorno  9
febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Domenico Giordano, Presidente; 
        Mauro Gatti, consigliere; 
        Rosanna Perilli, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Giordano 
 
 
                                                 L'estensore: Perilli