P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis comma 1  codice  penale
per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost. e con l'art. 27, comma  3,
Cost., nella parte in  cui  non  consente  l'astratta  ammissibilita'
della messa alla prova per il delitto di omicidio colposo stradale di
cui all'art. 589-bis c.p., nell'ipotesi in  cui  non  ricorra  alcuna
aggravante e sussistano gli estremi della circostanza  attenuante  ad
effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione
del sinistro mortale di cui all'art. 589-bis comma 7 c.p. 
    Sospende il processo sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata a S.E.  sig.  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata a S.E. sig. Presidente del Senato della Repubblica e  sig.
Presidente della Camera dei deputati. 
    Comunicato a pubblico ministero, imputata e difensore in udienza. 
    Dispone che la cancelleria trasmetta  alla  Corte  costituzionale
gli  atti  del  presente  giudizio,  con  la  prova  delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni. 
      Torino, 21 marzo 2022 
 
                        Il Giudice: Fidelio