P. Q. M. La Corte d'appello di Firenze, visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23 n. 87/1953, 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111, comma 2, ed all'art. 117, comma 1, Cost., e, per suo tramite, agli articoli 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, n. 6), della legge n. 89/2001 (cosi' come inserito dall'art. 1, comma 777, lettera a, della legge n. 208/2015); 2. dispone la sospensione del presente procedimento ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri oltre che comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 3. dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per le notificazioni, le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza. Firenze, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2021. Il Presidente: Covini