P. Q. M. 
 
    La Corte d'appello di Firenze, visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23
n. 87/1953, 
      1.  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento all'art. 111, comma 2, ed all'art. 117, comma  1,  Cost.,
e, per suo tramite, agli articoli 6, par. 1, e 13  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali (CEDU  (CEDU),  firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,  n.  848,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-ter,  n.  6),
della legge n. 89/2001 (cosi' come inserito dall'art. 1,  comma  777,
lettera a, della legge n. 208/2015); 
      2. dispone la sospensione del presente procedimento  ed  ordina
che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri oltre
che comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
      3.   dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti    del
procedimento,  comprensivi   della   documentazione   attestante   il
perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,  alla
Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per le notificazioni, le  comunicazioni  e
gli altri adempimenti di competenza. 
        Firenze, cosi'  deciso  nella  Camera  di  consiglio  del  21
ottobre 2021. 
 
                        Il Presidente: Covini