P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   4,   comma   5,   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio
2021, n. 76, per come modificato dall'art. l, comma  1,  lettera  b),
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21
gennaio 2022, n. 3, e successive modificazioni, nella  parte  in  cui
dispone che «Per  il  periodo  di  sospensione  dall'esercizio  della
professione sanitaria non  sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento, comunque  denominato»,  per  contrasto  con  i
principi di ragionevolezza e di proporzionalita', di cui  all'art.  3
della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell'art.  2
della Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi l
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  all'art.  9,
paragrafi 1 e 4, del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art.  2-septies  del
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria  di
procedere,  in  qualsiasi  ipotesi   di   diffusione   del   presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi
dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di
persone comunque ivi citate. 
    Cosi deciso in Milano nella Camera di consiglio  del  giorno  21°
aprile 2022 con l'intervento dei magistrati: 
      Domenica Giordano, Presidente 
      Fabrizio Fornataro, Consigliere 
      Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Giordano 
 
 
                        L'Estensore: Perilli