P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, per come modificato dall'art. l, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che «Per il periodo di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato», per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita' costituzionale. Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi l e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate. Cosi deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 21° aprile 2022 con l'intervento dei magistrati: Domenica Giordano, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore Il Presidente: Giordano L'Estensore: Perilli