P. Q. M. Il Tribunale, visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e l'art. 1, legge n. 71/1956; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui richiama l'applicazione dell'art. 178, quarto e quinto comma del codice di procedura civile, disponendo quindi che il reclamo si propone al giudice dell'esecuzione (con ricorso o all'udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, anziche' richiamare quanto previsto dall'art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, del codice di procedura civile o dall'art. 186-bis disposizione di attuazione del codice di procedura civile, per contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione e con l'art. 117, comma primo, della Costituzione (in riferimento all'art. 6 della «Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali», fatta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge n. 848/1955); sospende il procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale; dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo, piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma - attigiudiziaripec@pec.governo.it), e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; dispone la trasmissione per via telematica degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria e con la prova dell'esecuzione di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni. Udine, 21 aprile 2022 Il Presidente: Venier