P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e l'art. 1, legge
n. 71/1956; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di
procedura  civile,  nella  parte  in  cui   richiama   l'applicazione
dell'art. 178, quarto e quinto comma del codice di procedura  civile,
disponendo  quindi   che   il   reclamo   si   propone   al   giudice
dell'esecuzione (con  ricorso  o  all'udienza)  e  che  del  collegio
giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il
provvedimento  reclamato,   anziche'   richiamare   quanto   previsto
dall'art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, del codice  di
procedura civile o dall'art. 186-bis disposizione di  attuazione  del
codice di procedura civile, per contrasto con l'art. 3, comma  primo,
della Costituzione, con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione
e con l'art. 117, comma primo,  della  Costituzione  (in  riferimento
all'art.  6  della  «Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali», fatta a Roma il 4  novembre
1950 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge n. 848/1955); 
    sospende  il  procedimento  fino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale; 
    dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio  dei  ministri
(Dipartimento affari giuridici e legislativi -  Ufficio  contenzioso,
per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei
diritti  dell'uomo,  piazza  Colonna  n.   370   -   00187   Roma   -
attigiudiziaripec@pec.governo.it), e che sia comunicata ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; 
    dispone la trasmissione per via telematica degli atti alla  Corte
costituzionale,  a  cura   della   cancelleria   e   con   la   prova
dell'esecuzione di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni. 
      Udine, 21 aprile 2022 
 
                        Il Presidente: Venier