P.Q.M Visto l'articolo 134 Costituzione e l'articolo 23, legge 11 marzo I953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, dell'articolo 4 ter comma 3 del D.L .n. 44/2021 cono. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui prevede che "Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati" per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell'articolo 2 della Costituzione. Sospende il presente procedimento; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia il 23 luglio 2022 II Giudice del lavoro: Pipponzi