P.Q.M 
 
    Visto l'articolo 134 Costituzione e l'articolo 23, legge 11 marzo
I953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, dell'articolo 4 ter comma 3 del D.L  .n.
44/2021 cono. dalla legge 28 maggio 2021  n.76  nella  parte  in  cui
prevede che "Per il  periodo  di  sospensione,  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o  emolumento,  comunque  denominati"
per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita',
di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche in  riferimento  alla
violazione dell'articolo 2 della Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Brescia il 23 luglio 2022 
 
                  II Giudice del lavoro: Pipponzi