P.Q.M. 
 
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto degli articoli 409, commi 4 e 5 e 411, commi 1
e 1-bis del codice di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non
consentono al giudice per le indagini preliminari, a  fronte  di  una
richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia  di  reato,
di pronunciare ordinanza di archiviazione  per  particolare  tenuita'
del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le  parti
e stante la mancata opposizione dell'indagato, per  violazione  degli
articoli 3, 27, commi 1 e  3,  76,  101,  111,  comma  2,  117  della
Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU. 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme  con  la  prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  all'indagato  e
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
      Nola, 20 giugno 2022 
 
                           Il GIP: Muzzica