P.Q.M. Dichiara d'ufficio rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, commi 4 e 5 e 411, commi 1 e 1-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuita' del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3, 76, 101, 111, comma 2, 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU. Sospende il giudizio; Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme con la prova delle comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'indagato e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Nola, 20 giugno 2022 Il GIP: Muzzica