P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'art. 4, comma 7 del decreto-legge n. 44/2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, richiamato dall'art. 4-ter, comma 2, del citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilita' di essere adibiti a «mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione. Sospende il presente procedimento; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia il 14 agosto 2022 Il Giudice del lavoro: Pipponzi