P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  il  dettato  degli
articoli  3  e  4  della  Costituzione  dell'art.  4,  comma  7   del
decreto-legge n. 44/2021 convertito dalla legge 28  maggio  2021,  n.
76, richiamato dall'art. 4-ter, comma 2, del  citato  decreto,  nella
parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la  possibilita'
di essere adibiti a «mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2». 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  il  dettato  degli
articoli 2 e 3 della  Costituzione,  dell'art.  4-ter,  comma  3  del
decreto-legge n. 44/2021 convertito dalla legge 28  maggio  2021,  n.
76, nella  parte  in  cui  nel  prevedere  che  «Per  il  periodo  di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominati» esclude in favore del  personale  di
cui al comma 1, lettera c) dell'art. 4-ter citata  disposizione,  nel
periodo di disposta sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
3/1957  per  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza   e   di
proporzionalita', di cui all'art.  3  della  Costituzione,  anche  in
riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Brescia il 14 agosto 2022 
 
                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi