P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima), pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge regionale Umbria n. 11 del 2005 e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione dei giudizi riuniti e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio e al Presidente della Giunta Regionale. Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria. Cosi' deciso in Perugia nella Camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Raffaele Potenza, Presidente; Enrico Mattei, consigliere; Daniela Carrarelli, Primo referendario, estensore. Il Presidente: Potenza L'estensore: Carrarelli