P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Umbria  (Sezione
Prima), pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe  proposti,  previa
riunione, visti l'art. 134, comma 1,  della  Costituzione,  l'art.  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87,  solleva,  ritenendola  rilevante  e  non
manifestamente infondata in relazione all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), e  terzo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge regionale Umbria
n. 11 del 2005 e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale. 
    Dispone  la  sospensione  dei  giudizi  riuniti   e   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio e  al  Presidente  della
Giunta Regionale. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria. 
    Cosi' deciso in Perugia nella Camera di consiglio del  giorno  12
luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: 
      Raffaele Potenza, Presidente; 
      Enrico Mattei, consigliere; 
      Daniela Carrarelli, Primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Potenza 
 
 
                                              L'estensore: Carrarelli