Ricorso  ex  art.  127  della  costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona del Presidente della giunta  regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli  1  e  2
della legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2022,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  n.  41  del  5  agosto
2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti  fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da  TIM  S.p.a.
nell'anno 2020», come da delibera del Consiglio dei ministri  del  28
Settembre 2022. 
    In  data  5  agosto  2022  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge Regionale n. 17  del  4
agosto 2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti
fuori bilancio ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni, derivante dal  Servizio  Fonia  Fissa  reso  da  TIM
S.p.a. nell'anno 2020» 
    Il provvedimento in esame,  agli  articoli  1  e  2  si  pone  in
contrasto con diverse disposizioni costituzionali. 
    Pertanto, con il presente atto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 17/2022,  affinche'  ne
sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  sulla  base  del
seguente 
 
                               Motivo 
 
    Articoli 1 e 2 della legge regionale n.  17/2022:  illegittimita'
per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e)  ed  81  terzo
comma Cost., nonche' dell'art 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e
del principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto  legislativo
n. 118/2011 (norme interposte). 
    L'art. 1 («Riconoscimento  della  legittimita'  di  debito  fuori
bilancio in assenza di preventivo  impegno  di  spesa»)  della  legge
regionale n. 17/2022 cosi' dispone: 
      1. Ai sensi dell'art. 73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta  la  legittimita'  del
debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo
di euro 16.357,73, derivante dal Servizio Fonia  Fissa  reso  da  TIM
S.p.a. nell'anno 2020». 
    L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale  n.  17/2022
cosi' dispone: 
      1. Al finanziamento dei debiti di cui all'art. 1,  dell'importo
complessivo di euro  16.357,73  si  provvede  mediante  utilizzo  del
bilancio di previsione 20212023, esercizio 2021, con prelievo da: 
 
=====================================================================
|       Importo debito       |         Capitolo di bilancio         |
+============================+======================================+
|16,357,73                   |61052                                 |
+----------------------------+--------------------------------------+
|16,357,73                   |Totale                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
 
      
    Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli
117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo  comma,  Cost.,  poiche'
incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in  materia
di armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  nonche'  sulla  copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.,  attuati
dall'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  nonche'   dal
principio  applicato  9.1  dell'allegato  4/2  allo  stesso   decreto
legislativo n. 118/2011 - norme interposte. 
    In  particolare,  l'art.  2   (Norma   finanziaria)   della legge
regionale individua  la  copertura  degli   oneri   discendenti   dal
riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1  a  valere
sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023,  esercizio  2021,
ormai decorso. 
    Tale  modalita'  di  copertura  finanziaria  viola  il  principio
contabile dell' annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 118/2011, il quale recita: 
      «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2,  conformano
la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali   contenuti
nell'allegato 1...». 
    L'allegato 1 espone al § 1 il suddetto principio contabile: 
      «1. Principio della annualita'.  I  documenti  del  sistema  di
bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi  di  gestione
coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di
bilancio, le previsioni di ciascun  esercizio  sono  elaborate  sulla
base di  una  programmazione  di  medio  periodo,  con  un  orizzonte
temporale almeno triennale».. 
    Si richiama, inoltre, quanto previsto dal principio applicato 9.1
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011  in  materia  di
debiti fuori bilancio, per il quale, 
    L'emersione di debiti assunti dall'ente e non  registrati  quando
l'obbligazione  e'  sorta  comporta  la  necessita'  di  attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto.» 
    Come confermato dalla Regione, la copertura indicata nelle  norme
finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenienti
nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, mentre  avrebbe
dovuto fare riferimento all'anno 2022,  nel  quale  il  debito  fuori
bilancio e' stato riconosciuto. 
    «Non spetta alla Regione disciplinare unilateralmente il  sistema
contabile e di bilancio, in quanto non possono essere sottratte  alla
competenza  esclusiva  statale  le  materie  «sistema  tributario   e
contabile dello  Stato»,  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»  e
«perequazione delle risorse finanziarie», laddove  la  sede  di  tale
disciplina e'  individuata  nel  testo  del  decreto  legislativo  n.
118/2011. 
    Il   legislatore   nazionale,   nell'esercizio   della   potesta'
legislativa esclusiva in materia di contabilita' pubblica ex art. 117
lettera  e)  Cost.,  ha  assegnato  infatti  alla  richiamata   fonte
legislativa una posizione di assoluta preminenza nel  contesto  dell'
armonizzazione contabile. 
    Pertanto, atteso che la legge in esame  e'  stata  approvata  dal
Consiglio regionale nel 2022, la copertura  degli  oneri  discendenti
dalle predette leggi viola il principio  contabile  dell'  annualita'
del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  118/2011,
che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi
di bilancio delle Regioni, ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e) Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Conseguentemente, la legge regionale in argomento  risulta  anche
priva di copertura finanziaria, in  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma, Cost.. 
    Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una  modalita'  di
copertura   finanziaria   che   viola    il    principio    contabile
dell'annualita'  del  bilancio  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi  e  maggiori
oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento. 
    Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi  del  citato  art.
81, comma, 3 Cost., ogni disposizione legislativa che importi nuovi o
maggiori oneri deve indicare i mezzi per  farvi  fronte,  considerato
che «il principio in esame, in quanto  presidio  degli  equilibri  di
finanza pubblica, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di
nonne interposte, sostanziandosi  in  una  vera  e  propria  clausola
generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi  causa  di
effetti  perturbanti  la  sana  gestione  finanziaria  e   contabile.
Pertanto,  il  sindacato  di  costituzionalita'  sulle  modalita'  di
copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il  precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,
nel volgere del tempo» (sentenza n. 244 del 2020). 
    Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009  «le
leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche  sotto  forma  di
minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni  pubbliche
devono contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione
della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,  annuali  e
pluriennali». 
    Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza  di
chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira  e  a
cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ragion  per  cui  la
copertura di nuove  spese  deve  essere  credibile,  sufficientemente
sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in
equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende  effettuare  in
esercizi futuri. 
    La giurisprudenza della Corte  ha,  peraltro,  precisato  che  le
citate  disposizioni  statali  sono   meramente   specificative   del
principio  dell'equilibrio  di   bilancio,   sicche'   questo   opera
direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo,  sentenza
124/2022). 
    Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati,  gli
articoli in  esame  sono,  pertanto,  da  ritenersi  illegittimi  per
contrasto con 1' art. 117, secondo comma, lettera e)  (armonizzazione
dei bilanci  pubblici)  e  con  l'art.  81,  terzo  comma  (copertura
finanziaria) Cost.