P.Q.M. Il Tribunale di Viterbo in persona del giudice della esecuzione immobiliare dott. Antonino Geraci, solleva, in relazione agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, legge n. 168/2017, nella parte in cui nel prevedere che «il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilita'» non esclude dall'applicazione di tale regime i domini collettivi di cui al primo comma, lettera d) del medesimo art. 3. Dispone la sospensione della procedura esecutiva in corso e ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. Si comunichi. Viterbo, 22 aprile 2022 Il Giudice: Geraci