P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Viterbo in persona del giudice  della  esecuzione
immobiliare  dott.  Antonino  Geraci,  solleva,  in  relazione   agli
articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, legge n. 168/2017,  nella  parte
in cui nel prevedere che «il regime giuridico  dei  beni  di  cui  al
comma   1   resta   quello    dell'inalienabilita'»    non    esclude
dall'applicazione di tale regime i domini collettivi di cui al  primo
comma, lettera d) del medesimo art. 3. 
    Dispone la sospensione  della  procedura  esecutiva  in  corso  e
ordina  la  trasmissione  dell'ordinanza  e  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
ai  presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. 
    Si comunichi. 
        Viterbo, 22 aprile 2022 
 
                         Il Giudice: Geraci