P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede per le lesioni colpose gravi da incidente stradale di cui all'art. 590-bis, primo comma del codice penale, aggravate dalla fuga del conducente, la pena minima e fissa di anni tre di reclusione. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione, previa acquisizione della prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni, degli atti alla Corte costituzionale in Roma. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei deputati. Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza. Milano, 22 settembre 2022 Il Giudice: Trovato