P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  590-ter  del  codice  penale,
introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in  cui  prevede
per le lesioni colpose gravi da incidente stradale  di  cui  all'art.
590-bis, primo comma del codice  penale,  aggravate  dalla  fuga  del
conducente, la pena minima e fissa di anni tre di reclusione. 
    Sospende  il  presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
trasmissione,  previa  acquisizione  della   prova   delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni, degli atti alla  Corte  costituzionale
in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei deputati. 
    Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza. 
        Milano, 22 settembre 2022 
 
                         Il Giudice: Trovato