P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) visti gli articoli. 79, comma 1, del codice di procedura amministrativa e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del codice di procedura amministrativa. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente; Francesca Petrucciani, consigliere, estensore; Matthias Viggiano, referendario. Il Presidente: Savo Amodio L'estensore: Petrucciani