P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima) visti gli articoli. 79,  comma  1,  del  codice  di  procedura
amministrativa e  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione  all'art.  76  della
Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
dell'art. 79 ed 80 del codice di procedura amministrativa. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  giorno  1°
giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Antonino Savo Amodio, Presidente; 
        Francesca Petrucciani, consigliere, estensore; 
        Matthias Viggiano, referendario. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                             L'estensore: Petrucciani